Giudice di Pace di Bologna, sentenza 18 novembre 2014 n. 4.529, est. Dott. Stefano Onofri. Nell’azione contro l’Ufficio Centrale Italiano la domanda è correttamente notificata al proprietario ed al conducente del mezzo straniero presso l’Ufficio stesso, quando sia di mero accertamento e non di condanna. Ai sensi dell’art. 148 Codice delle Assicurazioni la sottoposizione del danneggiato a visita medica rileva solo al fine di individuare la sanzionabilità della condotta assicurativa, e non è condizione di procedibilità. Le spese sostenute dal danneggiato per la mediazione conciliazione inutilmente espletata e per l’assistenza stragiudiziale ricevuta devono essere poste a carico dell’assicuratore soccombente: Onofri 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 31 marzo 2014 n. 1.923 est. Dott. Pederzoli. Come abbiamo già illustrato qui ormai Giudice di Pace di Bologna, Tribunale di Bologna e Corte di Cassazione si sono espressi in maniera unanime a favore dell’autonoma risarcibilità del cosiddetto “danno morale”. Il dolore non è stato abolito per legge, così come per legge non si possono abolire i danni fisici (si vedano alcune interpretazioni, francamente incomprensibili, della L. 27/12… ma anche su questo il tempo renderà giustizia). Ora anche il Coordinatore dell’ufficio interviene autorevolmente sull’argomento sventando definitivamente qualsiasi tentativo riduzionista. Secondo il Giudice di Pace l’interpretazione corretta delle sentenze gemelle impone al Giudicante di riconoscere una “ulteriore somma ai fini della personalizzazione del danno” determinata, in questo caso, nel 30% rispetto al Danno Biologico. Inoltre, è dovuto il risarcimento delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale dimostrate tramite la produzione di fattura (qui liquidate in € 880,00 a fronte di un danno compreso nello scaglione fra € 1.000 ed € 5.000). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Segnalata dall’avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna:

Tribunale di Bologna, sezione terza, sentenza 6 giugno 2013, est. Dott. Pietro Iovino. L’orientamento che nega la legittimazione attiva del cessionario di un credito r.c. auto è assolutamente minoritario ed errato in diritto, come risulta da diffusa giurisprudenza sia di merito che legittimità (Cass. Civ. 11.905/09 e 51/12).

L’assistenza stragiudiziale (prestata da un legale o da un’agenzia di infortunistica stradale) va provata con la produzione delle documentazione che attesta l’intervento, documentazione che, in aggiunta alla relativa fattura, è sufficiente a fondare la pretesa. Pretesa legittima che deve essere accolta, secondo un orientamento a sua volta fondato su copiosa e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ. 11.606/05, Cass. Civ. 2.275/06, Cass. Civ. Sez. Un. 26.973/08).

Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna.pdf

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 31 gennaio 2013 n. 672, est. dott. Bozzi In caso di incidente stradale le spese sostenute per la riparazione del veicolo devono essere rimborsate al danneggiato integralmente, non essendo da lui esigibile -a meno che non sia un professionista dello stesso settore- la scelta dell’esercizio che pratichi prezzi più modici, considerato in particolare il carattere fiduciario del servizio richiesto. Il parametro di riferimento per la risarcibilità non può essere costituito da una “media” dei costi orati di un dato territorio, dovendosi necessariamente fare riferimento ai massimi depositati dalle associazioni artigianali presso le camere di commercio.

Le spese sostenute dal danneggiato per ottenere assistenza stragiudiziale da una società di patrocinatori stragiudiziali sono danno risarcibile (nella fattispecie è stata ritenuta congrua una fattura di € 600,00 su di un danno di € 4.400,00).

Scarica la sentenza: gdp bozzi.pdf

 

Segnalata dall’avv. Andrea Valerio del Foro di Padova

Giudice di Pace di Prato, sentenza 19 ottobre 2012 n. 1.204, est. Avv. Pietro Vittorio Trolli. Non può imporsi al danneggiato di rivolgersi, per le riparazioni del veicolo, al “migliore offerente” essendo legittimo e lecito affidare l’incarico del ripristino di un’automobile ad una ditta che riscuota la fiducia del proprietario.

Il danneggiato r.c. auto riveste una posizione assimilabile a quella del contraente debole, quindi ha diritto di farsi assistere da un professionista, con conseguente ristoro delle spese sostenute prima dell’instaurazione della lite. Scarica la sentenza: Trolli 01.pdf

Segnalata dall’avv. Antonio Francesco Rizzuto del Foro di Bologna

Tribunale di Prato, sentenza 10 ottobre 2012 n. 4.496, est. Dott.ssa Raffaella Borgi. Il danneggiamento dell’automobile non si esaurisce in un puro e semplice danno patrimoniale, dal momento che l’automobile possiede, oltre al valore per così dire statico, anche un’utilità pratica rilevante, consentendo lo spostamento del suo proprietario. Questa considerazione permette al giudicante di accogliere una richiesta di risarcimento avente ad oggetto non il semplice controvalore economico dell’automiobile danneggiata, ma il costo, sebbene più oneroso, necessario alla riparazione del mezzo. Tale valutazione viene attuata dal giudice valendosi delle prerogative di discrezionalità riconosciute dall’art. 2058 c.c.. Scarica la sentenza: Borgi 01.pdf

Segnalata dal sito del CUPSIT (www.cupsit.it):

Tribunale Civile di Bologna, sentenza n. 13 novembre 2012 n. 21.246 est. Dott. Marco Marulli.

In ambito r.c. auto meritano ristoro come danno emergente le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza stragiudiziale prestata (nel caso specifico, da uno studio di infortunistica stradale) nonostante tale attività non si sia risolta in una transazione.

Il danno da lucro cessante consistente nella cosiddetta lesione della capacità lavorativa specifica deve calcolarsi assumendo come riferimento il più alto reddito percepito dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro (come prescritto dall’art. 137 C.d.A., non potendo pretendersi che il danneggiato dimostri la perdita patrimoniale in altro modo) capitalizzato secondo i noti criteri di cui al RD 1.403/22. Peraltro il conteggio dovrà tenere conto anche dello scarto fra vita fisica e vita lavorativa e dell’aumentata speranza di vita dal 1911 (censimento di riferimento del R.D. in questione) ad oggi.

Scarica la sentenza: Marulli05.pdf

 

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli e dall’avv. Giancarlo Armenia

Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza 13 dicembre 2012 n. 2.403. Est. Avv. Elisabetta Freddi.

In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell’autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dell’uso cui era destinato.

L’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale non è di agevole conoscenza da parte degli utenti che, peraltro, spesso non dispongono del tempo necessario all’espletamento delle relative formalità.  L’intervento del professionista sia esso legale o perito di fiducia, è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze sui punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase regolarità del contraddittorio.

Scarica la sentenza: Freddi 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 7 febbraio 2012, n. 898, est. Avv. Tarantino. Le spese di assistenza legale stragiudiziale e quelle necessarie a noleggiare un’auto sostitutiva per il periodo richiesto dai lavori di riparazione, nella misura in cui vengano comprovate da idonea fatturazione e appaiano congrue nell’importo, devono ritenersi giuste e dovute, e quindi devono essere risarcite. Scarica la sentenza: tarantino 02.pdf 

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 26 settembre 2012 n. 6.173, est. Avv. Mesoraca. Il danneggiato da sinistro stradale che, per ottenere il ristoro dei danni patiti, si sia avvalso dell’opera di uno studio di infortunistica al fine di ottenere il risarcimento spettante, ha diritto al rimborso delle spese all’uopo sostenute, anche indipendentemente dal decorrere del termine di sessanta giorni che un fine esclusivamente ordinatorio e relativo all’esperibilità dell’azione.

Va precisato che la consulenza legale è riservata agli iscritti agli albi forensi solo nei limiti delle rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio. Al di fuori di tali limiti non rientra nella previsione di cui all’art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita. Scarica la sentenza: mesoraca04.pdf