Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 febbraio 2013 n. 849, est. dott. Francesco Fiore. La recente giurisprudenza della Suprema Corte, che estende alla Pubblica Amministrazione l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. per le fattispecie dannose c.d. da insidia (Cass. Civ. 12 luglio 2006 n. 15.779) deve considerarsi tanto più penetrante allorquando la strada custodita non è sottoposta al controllo pubblico, ma bensì, come nel caso della rete autostradale, a quello privato. Questo principio, peraltro confermato dalla stessa Corte (Cass. Civ. 298/03), fa si che incomba sulla società gestrice sia l’eventuale dimostrazione della colpa concorrente del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 5.445/06) sia la prova liberatoria dell’aver approntato cautele intese ad evitare il danno. Nel caso di specie (investimento di un copertone abbandonato sulla sede autostradale) il giudicante ha ritenuto spettasse alle autostrade dimostrare l’assenza di qualsiasi segnalazione telefonica del pericolo alla centrale operativa e la predisposizione, lungo la rete autostradale e in particolare in corrispondenza del luogo del fatto, di una organizzazione dotata di uomini e mezzi tale da garantire un pronto intervento. Scarica la sentenza: Fiore 04.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 6 marzo 2013, est. dott. Francesco Fiore. In base alla L. 69/09 la motivazione della pronuncia può esporre le ragioni giuridiche di una decisione attraverso il richiamo di precedenti conformi. La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Richiamati quindi tutti i precedenti in termini, non può tacersi il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Fiore 03.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 978, est. Avv. Rosaria Giurato. Qualora il danneggiato rivolga le proprie richieste di risarcimento alla compagnia assicuratrice del responsabile, e qualora poi proceda nei confronti di questa, la costituzione della compagnia del danneggiato stesso, la quale, come d’uso, afferma di agire quale mandataria della consorella, deve ritenersi illegittima. Infatti la lettera del mandato si riferisce ai “sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli art. 141 e 149 Codice delle Assicurazioni” mentre l’azione proposta contro il responsabile è disciplinata dagli art. 2054 c.c. e 148 C.d.A. Inoltre è evidente che la compagnia del danneggiato non ha alcun interesse tutelato dall’ordinamento ad intervenire nel giudizio, intervento inteso anzi a frustrare la legittima scelta del danneggiato di disapplicare la procedura di indennizzo diretto. Scarica la sentenza: giurato 03.pdf

 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 febbraio 2013 n. 7890, est. Avv. Andrea Zardi. La legittimazione passiva dell’assicuratore del danneggiato ha ragione di essere unicamente a seguito dell’azione proposta da questo ex art. 149 C.d.A. e non in virtù di un potere di iniziativa proprio, inteso a vanificare le prerogative del danneggiato imponendogli un contraddittorio non voluto. Inoltre va osservato: 1 che il mandato CARD è relativo ai soli affari previsti dagli art. 141 e 149 C.d.A. e quindi non è applicabile all’azione tradizionale esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia del responsabile; 2 la compagnia delegata fa valere in nome proprio un diritto altrui, contravvenendo al divieto di sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c.; 3 non è richiamabile l’istituto della delegazione cumulativa, non essendo riscontrabile nella convenzione CARD un rapporto di provvista fra le due compagnie. Per tali motivi la costituzione della compagnia mandataria deve ritenersi nulla. Scarica la sentenza:gdp zardi.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 956, est. avv. Francesco Fiore. Qualora ad una fattispecie dannosa sia astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. e il danneggiato decida di non avvalersene, rivolgendo tutte le sue domande non alla propria compagnia ma alla compagnia assicuratrice del responsabile, l’intervento di quella nella causa intentata contro questa è inammissibile per orientamento unanime di copiosissima giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna.

Qualora dal sinistro derivino lesioni di minore entità ex art. 139 C.d.A. il danno morale è sempre risarcibile (quale componente all’interno della più ampia categoria di danno non patrimoniale) ove il fatto genetico sia configurabile, anche astrattamente, come reato. Le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 investono il Giudicante del compito di procedere ad una adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

La definizione di danno biologico di cui all’art. 138 C.d.A. non fa alcun riferimento al “dolore” ed alla “sofferenza”: la tesi secondo cui ciò comporta la necessità, da parte del Giudice, di procedere ad una quantificazione “ulteriore” del danno biologico così come tabellato dal codice, trova molteplici riscontro: la giurispudenza di merito, quella della Suprema Corte, la legge (si vedano i DPR 81/09 e 37/09) e le tabelle del Tribunale di Bologna del 2009. Tutti questi precedenti depongono a favore di una valutazione presuntiva dello stesso danno  che viene liquidata in un terzo del danno biologico tabellare.

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Giudice di Pace di Firenze, sentenza 31 gennaio 2013 n. 672, est. dott. Bozzi In caso di incidente stradale le spese sostenute per la riparazione del veicolo devono essere rimborsate al danneggiato integralmente, non essendo da lui esigibile -a meno che non sia un professionista dello stesso settore- la scelta dell’esercizio che pratichi prezzi più modici, considerato in particolare il carattere fiduciario del servizio richiesto. Il parametro di riferimento per la risarcibilità non può essere costituito da una “media” dei costi orati di un dato territorio, dovendosi necessariamente fare riferimento ai massimi depositati dalle associazioni artigianali presso le camere di commercio.

Le spese sostenute dal danneggiato per ottenere assistenza stragiudiziale da una società di patrocinatori stragiudiziali sono danno risarcibile (nella fattispecie è stata ritenuta congrua una fattura di € 600,00 su di un danno di € 4.400,00).

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Giudice di Pace di Padova, sentenza 22 novembre 2012 n. 1.443, est. Avv. Fiorenza Crivellaro; La legge 24 marzo 2012 n. 27 non può essere  intesa nel senso di escludere la risarcibilità del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da obiettività medico legale. Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, solo in base alle modalità dell’accertamento, con violazione dell’art. 3 (differenti trattamenti di identiche situazioni giuridiche), 32 (diritto alla salute) e 24 (accesso alla tutela giurisdizionale). Nell’impossibilità stabilita di considerare la norma in esame come una franchigia al risarcimento dei danni fisici, non rimane che da leggere il comma 3  ter dell’art. 32 alla luce del successivo comma 3 quater. Questo consente di procedere ad un rilievo anche solamente clinico (in tal senso deve intendersi l’espressione “visivamente”) senza alcuna necessità di una conferma strumentale.

Al danno biologico (inteso secondo la definizione restrittiva di cui all’art. 139 C.d.A.) deve poi sommarsi il ristoro della sofferenza (cosiddetto danno morale) al fine di integrare compiutamente la categoria onnicomprensiva di danno biologico – danno non patrimoniale proposta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2008.

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Giudice di Pace di Budrio, sentenza 19 dicembre 2012 n. 158, est. Avv. Maria Grazia Parenti. Nel caso previsto dall’art. 283, del Codice delle Assicurazioni, comma 1 lettera a), ovvero quando il danno sia stato cagionato da un veicolo non identificato, il comma 2 della stessa norma prevede che ove vi siano “danni gravi alla persona” il risarcimento sia dovuto anche per danni alle cose, con franchigia di € 500,00. L’espressione “lesioni gravi” deve essere interpretata alla luce degli art. 583 e 590 c.p., ovvero con prognosi superiore ai quaranta giorni. Scarica la Sentenza: Parenti 06.pdf