Giudice di Pace di Bologna, sentenza 6 aprile 2016, n. 3.280, est. Zardi. Ove le lesioni siano accertate con criterio clinico ed obiettivo, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 32 comma 3 ter  e 3 quater di cui alla L. 27/12, e non sulla base di semplice sintomatologia soggettiva, e pur in assenza di riscontro strumentale, la consistenza delle lesioni stesse è accertata con obiettività scientifica e riferibilità eziologica al sinistro, motivo per il quale il danno va liquidato integralmente. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016, n. 3.175 est. Trincanato. La dotta sentenza esamina prima il rapporto fra il trattamento INAIL da inabilità lavorativa temporanea (patrimoniale) ed il risarcimento del danno biologico, giungendo alla conclusione che la surroga INAIL per il primo cespite non può aggredire il secondo. Quanto al problema della liquidazione del danno biologico permanente “non strumentalmente accertato” il Giudice di Pace non condivide quell’orientamento del Tribunale di Bologna che si attesta su posizioni negazioniste, ciò alla luce della necessaria lettura unitaria dei due commi (3 ter e 3 quater) dell’art. 32, in quanto l’alternativa spalancherebbe un vuoto di tutela anticostituzionale. La giurisprudenza costituzionale viene invece valutata alla stregua della mancata, effettiva, riduzione dei premi. Scarica la sentenza: Trincanato 03