7008479265_ac575d56d1_bTribunale di Bologna, sentenza 25 febbraio 2015 n. 906, est. Benini Alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), l’interpretazione più plausibile delle norma è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo i criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inoppugnabile criteriologia medico legale. (…) Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento del danno biologico; : Benini 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 14 marzo 2015, n. 969 estensore dott. Francesco Fiore Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito “a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’ esistenza di una lesione”: ciò significa che il medico legale può valutare strumentalmente ma anche “visivamente” la sussistenza della lesione, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza agli abituali criteri valutativi utilizzati dalla comunità scientifica (anche prima dell’entrata in vigore della legge 27/12). Il danno morale va liquidato in aggiunta al punto biologico tabellato, in ossequio agli indirizzi del foro e della Suprema Corte. Scarica la sentenza: fiore 04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 27 febbraio 2015, n. 720 est. dott. Pederzoli. Il Giudice di Pace di Bologna si uniforma all’indirizzo del Tribunale in tema di mandati CARD ed interventi volontari. Ritiene dovuto il risarcimento in via presuntiva del danno da fermo tecnico (quantificato in € 50,00 giornalieri) e il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale (nella misura € 400,00 su di una sorte di € 3.600). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Dal Blog del Carrozziere

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 febbraio 2015 n. 390 est. Avv. Giurato In regime di “indennizzo diretto” non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. (Cass. Civ. ord. 5.928/12). Ne consegne che le clausole limitative del risarcimento inserite nel contratto assicurativo non sono opponibili al danneggiato dall’assicuratore. Scarica la sentenza: sentenza 5 febbraio 2015 n. 390

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Il Governo ha presentato il Disegno di Legge “Concorrenza”. Il documento va letto con attenzione: è una vera galleria di orrori assicurativi. Non manca nulla: “sconti” di facciata che si tramutano in obblighi di riparazione convenzionata (con buona pace della concorrenza), creazione di un “grande fratello” che consegna di fatto agli assicuratori un immenso database di geolocalizzazione di tutti i cittadini italiani per mezzo delle “scatole nere” (con buona pace della protezione dei dati personali), norme persecutorie o ridicole sulla indicazione dei testimoni (con buona pace del principio di uguaglianza), compressione dei risarcimenti dei macrolesi con inserimento di un aberrante clausola di esaustività del danno biologico (con buona pace della tutela dei diritti costituzionali e dell’esaustività del risarcimento), appiattimento del danno da invalidità temporanea per le macropermanenti su quelli delle micropermanenti (con buona pace della personalizzazione), “macchina del tempo” che svaluta di 10 anni il valore delle invalidità fino al 10%. In definitiva: il solito, deprimente, regalo agli assicuratori: un provvedimento che non solo afferma principi aberranti, ma esprime una tecnica legislativa raffazzonata e incolta. Una testata nucleare piazzata su quello che resta dei diritti del danneggiato e della certezza del diritto. L’intento non sembra neanche tanto quello di affermare nuovi, per quanto criticabili, principi guida, quanto quello di fare strame di qualsiasi teorizzazione giuridica e creare un caos in cui solo la parte forte possa fare valere le proprie ragioni. Chi pensava che questo Governo potesse essere diverso dal precedente è servito.