Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 aprile 2016, n. 3.563, est. Avv. Zardi. In presenza di contestazioni solo generiche e di precisa prova contraria le risultanze della Constatazione Amichevole fanno prova fra le parti. Ove le lesioni siano accertate con criteri clinici ed obiettivi e pur in assenza di riscontro strumentale, la loro esistenza è indubitabile e deve quindi trovare ingresso il risarcimento del danno (che poi deve essere personalizzato con la liquidazione del danno morale). Il danno da mancato reddito per l’artigiano è risarcibile sulla base del reddito effettivo dimostrato e della assenza dal lavoro indicata dal CTU. Infine devono essere risarcite le spese di assistenza stragiudiziale anche ove non sia seguito un accordo, dovendosi valutare, in relazione all’esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata  in funzione dell’ attività compiuta e del diritto al risarcimento. Scarica la sentenza: Zadi01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 22 aprile 2016 n. 3.543, est. Avv. Azzaroli. Il danno così come valutato dal CTU deve essere risarcito a prescindere nella sua componente temporanea e permanente, a cui deve essere aggiunta opportuna personalizzazione. Scarica la sentenza: Azzaroli02

gentilmente segnalata da avv. Antonio Murgo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 3.285 est. Dott.ssa Caretti. Sono risarcibili i danni i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Ai danni temporanei e permanenti deve poi aggiungersi la personalizzazione (danno morale) Scarica la sentenza: Caretti 03

Tribunale di Bologna, sentenza 23 febbraio 2016 n. 20.190, est. dott. Arceri. Spettano al danneggiato r.c. auto sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria (ovviamente per le lesioni, ove si utilizzi una tabella già rivalutata, spettano solo gli interessi). Spetta altresì il danno morale (sofferenza subiettiva) anche in presenza di danni fisici non ingenti. Inoltre una valutazione anche ridotta del danno biologico in sede di causa rispetto quella stragiudiziale non giustifica una compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. Scarica la sentenza: Arceri 02

7008479265_ac575d56d1_bTribunale di Bologna, sentenza 25 febbraio 2015 n. 906, est. Benini Alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), l’interpretazione più plausibile delle norma è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo i criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inoppugnabile criteriologia medico legale. (…) Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento del danno biologico; : Benini 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2014, n. 1.917, est dott.ssa Caretti; in presenza di una danno biologico con invalidità permanente minore ma comunque di significativa entità (nello specifico 6%), la componente di danno biologico riconducibile alla sofferenza soggettiva può essere liquidata nella misura del 50%. Rimborsabili le spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1.045, est. avv. Ettore Braccio; anche in presenza di un danno biologico da invalidità permanente minore è risarcibile il danno morale; sono rimborsabili i costi sostenuti per affrontare un procedimento di mediazione conciliazione disertato dalla controparte. Scarica la sentenza: Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014, n. 443, est. avv. Concetta Riverso; il danno da sofferenza può essere liquidato in aggiunta al danno biologico tabellato, nella fattispecie (invalidità permanente pari al 3%) nella misura di un terzo. E’ risarcibile il danno patrimoniale relativo alla spesa sostenuta dal danneggiato (libero imprenditore) nel periodo di inabilità totale per farsi sostituire sul lavoro da altro professionista. Scarica la sentenza: Riverso 01

220px-SyringomyeliaGiudice di Pace di Bologna, sentenza 10 luglio 2014, n. 4.130 est. dott. Francesco Fiore. Fermo il fatto che le norme di cui ai commi 3 ter e 3 quater di cui all’art. 32 L. 27/2012 non escludono la risarcibilità del danno da invalidità permanente minore, ove vi sia un riscontro clinico preciso ed affidabile (come da giurisprudenza di merito estesamente richiamata in sentenza), occorre sottolineare che tale disciplina non si applica ai sinistri occorsi prima dell’entrata in vigore della norma. Infatti le norme processuali relative ad ammissibilità ed efficacia delle prove civili non hanno natura processuale ma sostanziale (Cass. Civ. 4225/07). Il danno da sofferenza (danno morale) deve essere liquidato in aggiunta al danno biologico su univoca indicazione della Corte di Cassazione (sent. 3 marzo 2009, n. 5.057), del legislatore (DPR 3 marzo 2009 n. 37) e delle corti di merito. Scarica la sentenza: Fiore 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 31 marzo 2014 n. 1.923 est. Dott. Pederzoli. Come abbiamo già illustrato qui ormai Giudice di Pace di Bologna, Tribunale di Bologna e Corte di Cassazione si sono espressi in maniera unanime a favore dell’autonoma risarcibilità del cosiddetto “danno morale”. Il dolore non è stato abolito per legge, così come per legge non si possono abolire i danni fisici (si vedano alcune interpretazioni, francamente incomprensibili, della L. 27/12… ma anche su questo il tempo renderà giustizia). Ora anche il Coordinatore dell’ufficio interviene autorevolmente sull’argomento sventando definitivamente qualsiasi tentativo riduzionista. Secondo il Giudice di Pace l’interpretazione corretta delle sentenze gemelle impone al Giudicante di riconoscere una “ulteriore somma ai fini della personalizzazione del danno” determinata, in questo caso, nel 30% rispetto al Danno Biologico. Inoltre, è dovuto il risarcimento delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale dimostrate tramite la produzione di fattura (qui liquidate in € 880,00 a fronte di un danno compreso nello scaglione fra € 1.000 ed € 5.000). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014 n. 616 est. avv. Riverso la componente di danno biologico descrittiva della sofferenza subiettiva deve essere liquidata in aggiunta rispetto a quanto previsto dalle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., né tale voce può essere contenuta alla misura di un quinto, dal momento che tale limitazione deve intendersi riferita alla diversa fattispecie del danno relazionale, esplicitamente richiamato dalla norma. Parimenti liquidabile il danno da mancato guadagno, anche in presenza di invalidità c.d. micro permanente, qualora venga dimostrato che il lavoratore ha dovuto ricorrere a sostituti, limitatamente al periodo di tempo riconosciuto dal CTU per inabilità temporanea. La sentenza  Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045, est. avv. Braccio; alla somma dovuta quale ristoro del danno c.d. biologico, va aggiunto il ristoro del pregiudizio da sofferenza (c.d. danno morale) ed anche il rimborso delle spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione ove il convenuto non abbia inteso aderirvi. La sentenza Braccio 01

Ormai da anni ci sentiamo ripetere che il danno biologico “assorbe” qualsiasi altra voce: il danno relazionale, quello alla capacità lavorativa generica, e alla fine anche quello morale ed esistenziale. Certo le compagnie assicuratrici hanno interesse a sostenere questa tesi: la “compressione” di ogni aspetto della personalità umana alla sola dimensione “statica” è il preludio necessario al taglio dei risarcimenti da ottenersi a colpi di decreti ministeriali. Ma è davvero così? Alcune pronuncie recenti della Suprema Corte ci permettono di dubitarne.

Ad esempio Cass. Civ. 3 maggio 2012 n. 20.192 sottolinea come sia necessario, nella quantificazione del danno, tenere conto di “tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo”, con particolare riferimento alla tripartizione (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) proposta dalle sentenze 8.827 e 8.828 del 31 maggio 2003. La voce risarcitoria relativa alle compromissioni esistenziali è dunque viva e vegeta, e un elemento a conferma può rinvenirsi proprio negli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, le cui “maggiorazioni” (di un terzo e di un quinto) devono considerarsi appunto relative a tale voce, e non al “danno morale” la cui quantificazione ulteriore, separata ed esterna non è prevista dalla norma (ma è comunque dovuta). Si consiglia di leggere con attenzione la brillante motivazione della sentenza: Cass. Civ. 3 maggio 2012 n. 20192.pdf

Ulteriore conferma del fatto che qualsiasi danno alla persona non si risolve nel danno biologico ci deriva da Cass. Civ. 16 gennaio 2013 n. 908, una sentenza che rinnova i fasti di una categoria quasi dimenticata: il danno alla capacità lavorativa generica (ovvero all’idoneità a svolgere un lavoro anche diverso da quello abituale, ma confacente alle proprie attitudini). La Suprema Corte, rinvredendo il precedente orientamento, afferma che tale danno patrimoniale non è affatto ricompreso nel danno biologico, e deve al contrario essere valutato separatamente, almeno per le lesioni di maggiore entità, con una quantificazione specifica che tenga conto di quanto sia stata lesa l’attitudine generica della vittima a produrre guadagni attraverso l’attività lavorativa. Ecco la sentenza: Cass. Civ. 16 gennaio 2013 n. 980.pdf

Sta ora ai patrocinatori utilizzare i preziosi strumenti offerti dalla Suprema Corte per giungere ad un apprezzamento esauriente dei danni patiti dai loro assistiti.

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 956, est. avv. Francesco Fiore. Qualora ad una fattispecie dannosa sia astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. e il danneggiato decida di non avvalersene, rivolgendo tutte le sue domande non alla propria compagnia ma alla compagnia assicuratrice del responsabile, l’intervento di quella nella causa intentata contro questa è inammissibile per orientamento unanime di copiosissima giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna.

Qualora dal sinistro derivino lesioni di minore entità ex art. 139 C.d.A. il danno morale è sempre risarcibile (quale componente all’interno della più ampia categoria di danno non patrimoniale) ove il fatto genetico sia configurabile, anche astrattamente, come reato. Le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 investono il Giudicante del compito di procedere ad una adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

La definizione di danno biologico di cui all’art. 138 C.d.A. non fa alcun riferimento al “dolore” ed alla “sofferenza”: la tesi secondo cui ciò comporta la necessità, da parte del Giudice, di procedere ad una quantificazione “ulteriore” del danno biologico così come tabellato dal codice, trova molteplici riscontro: la giurispudenza di merito, quella della Suprema Corte, la legge (si vedano i DPR 81/09 e 37/09) e le tabelle del Tribunale di Bologna del 2009. Tutti questi precedenti depongono a favore di una valutazione presuntiva dello stesso danno  che viene liquidata in un terzo del danno biologico tabellare.

Scarica la sentenza:Fiore 02.pdf

 

Giudice di Pace di Padova, sentenza 22 novembre 2012 n. 1.443, est. Avv. Fiorenza Crivellaro; La legge 24 marzo 2012 n. 27 non può essere  intesa nel senso di escludere la risarcibilità del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da obiettività medico legale. Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, solo in base alle modalità dell’accertamento, con violazione dell’art. 3 (differenti trattamenti di identiche situazioni giuridiche), 32 (diritto alla salute) e 24 (accesso alla tutela giurisdizionale). Nell’impossibilità stabilita di considerare la norma in esame come una franchigia al risarcimento dei danni fisici, non rimane che da leggere il comma 3  ter dell’art. 32 alla luce del successivo comma 3 quater. Questo consente di procedere ad un rilievo anche solamente clinico (in tal senso deve intendersi l’espressione “visivamente”) senza alcuna necessità di una conferma strumentale.

Al danno biologico (inteso secondo la definizione restrittiva di cui all’art. 139 C.d.A.) deve poi sommarsi il ristoro della sofferenza (cosiddetto danno morale) al fine di integrare compiutamente la categoria onnicomprensiva di danno biologico – danno non patrimoniale proposta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2008.

Scarica la sentenza: crivellaro 01.pdf