In caso il danneggiato chieda la disapplicazione dell’indennizzo diretto, e quindi agisca in giudizio contro la controparte e la sua compagnia assicuratrice, accade che la compagnia del danneggiato tenti la costituzione in qualità di mandataria di quella del responsabile, depositando un documento denominato “mandato di rappresentanza”scarica.pdf. Le ragioni della nullità formale di questa costituzione sono già state ottimamente illustrate dal collega Angelo Massimo Perrini di  Torino (si rinvia, anche per il testo di una ordinanza favorevole ottenuta dal collega, al sito www.unarca.it). Nella bozza di conclusionale che allego ho cercato di dimostrare la nullità del mandato, qualificandolo come “simulazione fraudolenta”: conclusionale mandato.doc. Sono previsti tre allegati: l’ordinanza torinese accennata, l’accordo CARD ed. 2011 (card breve.pdf) e la circolare ANIA illustrativa (circolare ANIA.pdf).

L’orientamento del Foro di Bologna nel senso di considerare inammissibile l’intervento volontario delle compagnie “gestionarie” in regime di indennizzo diretto, qualora il danneggiato abbia convenuto in giudizio il responsabile ed il suo assicuratore è talmente consolidato da provocare orami una condanna alle spese di lite dell’Interveniente estromesso in relazione al supplemento di attività cui costringe l’attore. Lo stabiliscono due pronuncie del Foro di Bologna ed in particolare: Giudice di Pace di Budrio, sentenza 28 marzo 2011 n. 69 (est. Avv. Parenti). Scarica la sentenza:Parenti06.pdf  E Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 21 aprile 2011 (est. Avv. Tarantino). Scarica l’ordinanza: Tarantino 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 15 settembre 2010 n. 5.425 (est. avv. Boni) In ambito r.c. auto, a compagnia assiocurativa non ha diritto di pretendere subordinare il risarcimento alla consegna degli originali delle spese mediche sostenute, integrando le copie fotostatiche piena prova. Scarica la sentenza: Boni01.pdf

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 15 aprile 2011 n. 32.550 (est. Vincenzo Castelluzzo). E’ procedibile l’azione intentata secondo di dettami di cui alla Sentenza Corte Costituzionale 10 giugno 2009 n. 180 nei confronti del Responsabile Civile e del suo assicuratore, anche qualora la trattativa stragiudiziale sia stata intrattenuta con la compagnia del danneggiato. Spetta il rimborso delle spese di noleggio per il tempo necessario alla riparazione del mezzo e delle spese sostenute per l’assistenza stagiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Castelluzzo 01.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 21 settembre 2010, n. 20.819, est. Marulli. In tema di danno da insidia, per ritenere integrato il concorso di colpa colposo della vittima, il danneggiante non deve solo provare la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, ma pure la prevedibilità della specifica insidia in cui è incappato (nella specie: il concorso di colpa della vittima è stato escluso in presenza di un rivolo di acqua fuoriscito da un condizionatore d’aria e ghiacciatosi a causa della stagione invernale nei pressi della residenza del danneggiato). La produzione di un contratto di appalto siglato precedentemente al sinistro, e sumato a causa dello stesso, confermata dall’altro contraente nel corso del giudizio, legittima la liquidazione per intero dell’affare sfumato. Scarica la sentenza: Marulli 02.pdf

Giudice di Pace di Imola, sentenza 29 marzo 2010 n. 529/10 (est. avv. Bettini): anche qualora il diritto al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione di un mezzo incidentato sia stato ceduto allo stesso riparatore che ha eseguito il lavoro, la fattura di riparazione non necessiterà di ulteriore conferma qualora la perizia prodotta dall’assicuratore si discosti per la sola tariffa applicata alla voce “manodopera” e “materiali di consumo” sempre che il riparatore dimostri di non aver superato i massimi indicati dall’associazione professionale di appartenenza. Stesso discorso valga per la spese necessaria al noleggio di un’auto sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni. Scarica la sentenza: Bettini 02.pdf