Giudice di Pace di Budrio, sentenza 19 dicembre 2012 n. 158, est. Avv. Maria Grazia Parenti. Nel caso previsto dall’art. 283, del Codice delle Assicurazioni, comma 1 lettera a), ovvero quando il danno sia stato cagionato da un veicolo non identificato, il comma 2 della stessa norma prevede che ove vi siano “danni gravi alla persona” il risarcimento sia dovuto anche per danni alle cose, con franchigia di € 500,00. L’espressione “lesioni gravi” deve essere interpretata alla luce degli art. 583 e 590 c.p., ovvero con prognosi superiore ai quaranta giorni. Scarica la Sentenza: Parenti 06.pdf