Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 aprile 2016, n. 3.563, est. Avv. Zardi. In presenza di contestazioni solo generiche e di precisa prova contraria le risultanze della Constatazione Amichevole fanno prova fra le parti. Ove le lesioni siano accertate con criteri clinici ed obiettivi e pur in assenza di riscontro strumentale, la loro esistenza è indubitabile e deve quindi trovare ingresso il risarcimento del danno (che poi deve essere personalizzato con la liquidazione del danno morale). Il danno da mancato reddito per l’artigiano è risarcibile sulla base del reddito effettivo dimostrato e della assenza dal lavoro indicata dal CTU. Infine devono essere risarcite le spese di assistenza stragiudiziale anche ove non sia seguito un accordo, dovendosi valutare, in relazione all’esito della lite, se la spesa sia stata necessitata e giustificata  in funzione dell’ attività compiuta e del diritto al risarcimento. Scarica la sentenza: Zadi01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 22 aprile 2016 n. 3.543, est. Avv. Azzaroli. Il danno così come valutato dal CTU deve essere risarcito a prescindere nella sua componente temporanea e permanente, a cui deve essere aggiunta opportuna personalizzazione. Scarica la sentenza: Azzaroli02

gentilmente segnalata da avv. Antonio Murgo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2016 n. 3.285 est. Dott.ssa Caretti. Sono risarcibili i danni i cui postumi non siano “visibili” ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Ai danni temporanei e permanenti deve poi aggiungersi la personalizzazione (danno morale) Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza parziale 23 gennaio 2015 n. 292 est. Caretti “Dall’esame del contratto di cessione di credito prodotto in atti non appare in alcun modo provato che la società Rete dei Carrozzieri abbia assunto il ruolo di finanziatore. Infatti l’attività della Rete dei Carrozzieri non sembra qualificarsi come attività di finanziamento, ma piuttosto come attività volta a prestare una serie di servizi ai propri associati, che non desiderano occuparsi direttamente delle pratiche relative al recupero del credito, preferendo servirsi di un soggetto esterno ed a evitare agli associati stessi di restare in esborso delle somme dovute alla carrozzeria.” Scarica la sentenza: doc06895520150205145414

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2014, n. 1.917, est dott.ssa Caretti; in presenza di una danno biologico con invalidità permanente minore ma comunque di significativa entità (nello specifico 6%), la componente di danno biologico riconducibile alla sofferenza soggettiva può essere liquidata nella misura del 50%. Rimborsabili le spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1.045, est. avv. Ettore Braccio; anche in presenza di un danno biologico da invalidità permanente minore è risarcibile il danno morale; sono rimborsabili i costi sostenuti per affrontare un procedimento di mediazione conciliazione disertato dalla controparte. Scarica la sentenza: Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014, n. 443, est. avv. Concetta Riverso; il danno da sofferenza può essere liquidato in aggiunta al danno biologico tabellato, nella fattispecie (invalidità permanente pari al 3%) nella misura di un terzo. E’ risarcibile il danno patrimoniale relativo alla spesa sostenuta dal danneggiato (libero imprenditore) nel periodo di inabilità totale per farsi sostituire sul lavoro da altro professionista. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 gennaio 2014, n. 334, est. dott.ssa Caretti Gli accordi CARD sono negozi fra soggetti privati e in quanto tali non sono opponibili alla parte che abbia dichiarato la propria intenzione di non avvalersi della procedura ex art. 149 C.d.A.. La relativa costituzione è inammissibile. Scarica la sentenza: Caretti03

Riceviamo dallo studio Avv. Francesca Palumbi

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 15 febbraio 2013, est. avv. Braccio. Le novità introdotte dal Codice delle Assicurazioni devono intendersi poste a favore del danneggiato – consumatore. Ne consegue che, ove il danneggiato abbia deciso di disattendere la procedura c.d. di indennizzo diretto, l’eventuale intervento della compagnia non è ammissibile in quanto non riconducibile ad alcuno degli interventi tipizzati dall’ordinamento. Scarica la sentenza: Braccio 02