Riceviamo dallo studio Infortunistica Veneta

Giudice di Pace di Treviso, sentenza 11 ottobre 2012 n. 774, est. dott. Redeghieri, Se, nel processo intentato dalla vittima della strada che ha subito una lesione permanente minore, non è possibile accertare il danno in modo strumentale, e tuttavia tale danno ha una evidenza clinica rilevata in sede medico legale,  la legge 24/12 non vieta che il danno possa dare ingresso a risarcimemento. Scarica la sentenza: Treviso 01.pdf

Ancora due sentenze confermano l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’assicuratore “gestionario”:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 30 maggio 2012 n. 4.026 est. avv. Zardi Scarica la Sentenza: zardi 01.pdf 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 20 luglio 2012 n. 5.616 est. Avv. Tanzi Scarica la Sentenza: tanzi02.pdf, che condanna l’assicuratore interveniente alla soccombenza in punto spese di lite.  

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 7 febbraio 2012, n. 898, est. Avv. Tarantino. Le spese di assistenza legale stragiudiziale e quelle necessarie a noleggiare un’auto sostitutiva per il periodo richiesto dai lavori di riparazione, nella misura in cui vengano comprovate da idonea fatturazione e appaiano congrue nell’importo, devono ritenersi giuste e dovute, e quindi devono essere risarcite. Scarica la sentenza: tarantino 02.pdf 

Riceviamo dall’avv. Alessandro Moruzzo

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 7 agosto 2012 n. 5.715 est. Dott.ssa Rinaldi. Il cosiddetto danno “da fermo tecnico” subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario alle riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa indipendentemente dalla prova specifica. Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo cui esso era destinato, giacchè l’auto anche durante la sosta è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, ed è anche soggetto ad un deprezzamento di valore. Scarica la sentenza: rinaldi02.pdf

Riceviamo dall’avv. Pasquale Sinesi:

Giudice di Pace di Lovere, Sentenza 23 luglio 2012 n. 56, est. dott. Bonfiglio: nella causa intentata dal danneggiato contro il responsabile civile ed il suo assicuratore, la compagnia del danneggiato stesso non ha titolo ad intervenire nemmeno invocando un mandato conferito da quella del responsabile sulla base della Convenzione fra Assicuratori. Infatti tale atto, inteso a frustrare il diritto riconosciuto al danneggiato dalla nota sentenza interpretativa della C. Cost., deve ritenersi non valido e inatto a giustificare la costituzione della compagnia gestionaria. Scarica la sentenza: bonfiglio01.pdf

 

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 26 settembre 2012 n. 6.173, est. Avv. Mesoraca. Il danneggiato da sinistro stradale che, per ottenere il ristoro dei danni patiti, si sia avvalso dell’opera di uno studio di infortunistica al fine di ottenere il risarcimento spettante, ha diritto al rimborso delle spese all’uopo sostenute, anche indipendentemente dal decorrere del termine di sessanta giorni che un fine esclusivamente ordinatorio e relativo all’esperibilità dell’azione.

Va precisato che la consulenza legale è riservata agli iscritti agli albi forensi solo nei limiti delle rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio. Al di fuori di tali limiti non rientra nella previsione di cui all’art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita. Scarica la sentenza: mesoraca04.pdf

 

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 7 agosto 2012, n. 5.718 est. dott.ssa Rinaldi La liquidazione del danno fisico cosiddetto micropermanente in ambito di responsabilità civile automobilistica non può prescindere dal ristoro della sofferenza soggettiva descritta con la categoria del “danno morale”, che, nel caso vengano utilizzate le tabelle di cui all’art. 139 C.d.A. va quantificato in aggiunta rispetto al danno biologico sia permanente che temporaneo.

A tale conclusione deve pervenirsi richiamando, in primo luogo, l’espresso precetto di cui a C. Cass. 3 marzo 2009 n. 5.057, fatto proprio sia dal Tribunale di Milano che da quello di Bologna (come da note tabelle della terza sezione).

Vanno inoltre ricordati sia il DPR 3 marzo 2009 n. 37 che il DPR 30 ottobre 2009 n. 181 che hanno conferito alla categoria del danno morale una piena autonomia legislativa ed una compiuta definizione.

Infine, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella dei maggiori Tribunali nazionali (Roma, Milano, Bologna e numerosi altri…) concordano, in armonia con la normativa comunitaria, nel ritenere la risarcibilità autonoma di questa voce di danno. Nel caso di specie, vista l’entità delle lesioni (1% in termine di danno biologico) viene ritenuta equa una quantificazione pari ad un quarto dell’intero pregiudizio biologico (temporaneo e permanente). Scarica la sentenza: rinaldi01.pdf

Riceviamo dall’avv. Giancarlo Armenia:

Giudice di Pace di Parma, sentenza 27 settembre 2012 n. 9.971 est. Dott. Mazza Qualora, essendo astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto, il danneggiato decida di non avvalersene rivolgendosi invece alla compagnia del responsabile civile (avvalendosi di un diritto espressamente riconosciuto dalla nota pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale), la compagnia del danneggiato può intervenire nel giudizio solo ove questo dichiari di accettare il contraddittorio. L’intervento è inammissibile in quanto non riconducibile ad alcuna delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge; inoltre l’interveniente non ha alcune interesse attuale e concreto meritevole di tutela a contraddire: dovrebbe anzi sostenere la posizione sostanziale del proprio assicurato, a mente dell’art. 1917 c.c.. In conclusione l’interesse della compagnia del danneggiato all’intervento è illegittimo derviando da un accordo (la Convenzione fra Assicuratori) privatistico e senza alcuna rilevanza di diritto pubblico.

Mentre il fermo effettivo del veicolo (relativo a tutto il periodo di mancato utilizzo) necessita di specifica prova, comportando un danno emergente, il fermo tecnico (limitato al tempo necessario per le riparazioni) può essere liquidato equitativamente. Scarica la sentenza: mazza.pdf