Giudice di Pace di Imola, sentenza 29 marzo 2010 n. 529/10 (est. avv. Bettini): anche qualora il diritto al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione di un mezzo incidentato sia stato ceduto allo stesso riparatore che ha eseguito il lavoro, la fattura di riparazione non necessiterà di ulteriore conferma qualora la perizia prodotta dall’assicuratore si discosti per la sola tariffa applicata alla voce “manodopera” e “materiali di consumo” sempre che il riparatore dimostri di non aver superato i massimi indicati dall’associazione professionale di appartenenza. Stesso discorso valga per la spese necessaria al noleggio di un’auto sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni. Scarica la sentenza: Bettini 02.pdf