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Tribunale Civile di Bologna, sentenza n. 13 novembre 2012 n. 21.246 est. Dott. Marco Marulli.

In ambito r.c. auto meritano ristoro come danno emergente le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza stragiudiziale prestata (nel caso specifico, da uno studio di infortunistica stradale) nonostante tale attività non si sia risolta in una transazione.

Il danno da lucro cessante consistente nella cosiddetta lesione della capacità lavorativa specifica deve calcolarsi assumendo come riferimento il più alto reddito percepito dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro (come prescritto dall’art. 137 C.d.A., non potendo pretendersi che il danneggiato dimostri la perdita patrimoniale in altro modo) capitalizzato secondo i noti criteri di cui al RD 1.403/22. Peraltro il conteggio dovrà tenere conto anche dello scarto fra vita fisica e vita lavorativa e dell’aumentata speranza di vita dal 1911 (censimento di riferimento del R.D. in questione) ad oggi.

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Tribunale di Bologna, sentenza 22.042 del 14 ottobre 2011 Est. dott. Marco Marulli. Qualora un mezzo rimanga coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava sotto la custodia di persona diversa dal proprietario, quest’ultima può essere legittimata a pretendere il risarcimento in presenza di alcune circostanze indicative, quali il fatto che al momento del sinistro fosse conducente – detentore, il fatto di aver commissionato la riparazione e infine il fatto di aver richiesto il risarcimento del danno nel silenzio del proprietario. La legittimazione attiva integra anche il diritto di pretendere il rimborso del danno da fermo tecnico e di cedere il credito a terzi (nella fattispecie, al riparatore). Scarica la sentenza: Marulli’3.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 21 settembre 2010, n. 20.819, est. Marulli. In tema di danno da insidia, per ritenere integrato il concorso di colpa colposo della vittima, il danneggiante non deve solo provare la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, ma pure la prevedibilità della specifica insidia in cui è incappato (nella specie: il concorso di colpa della vittima è stato escluso in presenza di un rivolo di acqua fuoriscito da un condizionatore d’aria e ghiacciatosi a causa della stagione invernale nei pressi della residenza del danneggiato). La produzione di un contratto di appalto siglato precedentemente al sinistro, e sumato a causa dello stesso, confermata dall’altro contraente nel corso del giudizio, legittima la liquidazione per intero dell’affare sfumato. Scarica la sentenza: Marulli 02.pdf