Tribunale di Torre Annunzita, ordinanza 1 ottobre 2015 est. Dott.ssa Maria Rosaria Barbato. Il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo relativo all’entità di un danno è ammissibile anche in presenza di contestazioni sul titolo vantato dal creditore e in assenza di requisiti di proponibilità della domanda connessi alle procedure di ADR. Infatti la ratio della norma è la finalità deflattiva perché l’acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell’eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso. Scarica la sentenza: Torre Annunziata

I procedimenti deflattivi del contenzioso sono senz’altro un utile strumento, ma il loro funzionamento effettivo postula, ovviamente, che gli utenti siano incentivati a ricorrervi. In particolare le spese di partecipazione del procedimento non possono rimanere a carico della parte le cui ragioni vengono riconosciute come fondate parte che, diversamente, si vedrebbe costretta a far ricorso al contenzioso per ottenere che il proprio titolo venga riconosciuto senza decurtazioni di sorta. Preziose, a tal proposito, le riflessioni di due Tribunali aventi ad oggetto le procedure di cui all’art. 696 bis c.p.c. e di mediazione obbligatoria.

Tribunale di Novara, decreto 27 maggio 2009 n. 4.272 est. dott. Lantieri. Il decreto del Giudice,  che dichiara conclusa la procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c. è equiparabile in tutto e per tutto alla sentenza cui viene decisa la stessa fase di merito e perciò viene emessa in piena conformità rispetto a quanto disposto dall’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Scarica il decreto: Tribuanale di Novara 01 con nota critica di Alessandro Verga.

Tribunale di Modena, sentenza 9 marzo 2012, est. dott. Masoni: Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite (mediazione – conciliazione) all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore in quanto esborsi (art. 91 c.p.a.). Scarica la sentenza: Modena 01

Giudice di Pace di Budrio, ordinanza 1 luglio 2013, resa nella causa n. RG 65/13, est. Avv. Parenti. L’accertamento tecnico preventivo è una procedura improntata a finalità conciliativa che deve inquadrarsi nell’ambito degli strumenti intesi ad ottenere una risoluzione alternativa della lite. Anche a questo istituto può applicarsi l’art. 699 c.p.c., che espressamente prevede il ricorso all’accertamento tecnico preventivo anche in corso di causa. Nè vale l’obiezione che normalmente la conciliazione a fini deflattivi precede la vertenza, potendosi fare riferimento alla normativa sulla mediazione e conciliazione che espressamente prevede (art. 5 D. Lgsl. 28/10) l’esperimento di ogni tentativo utile alla transazione anche in corso di causa. Scarica l’ordinanza: Parenti 07.pdf