I procedimenti deflattivi del contenzioso sono senz’altro un utile strumento, ma il loro funzionamento effettivo postula, ovviamente, che gli utenti siano incentivati a ricorrervi. In particolare le spese di partecipazione del procedimento non possono rimanere a carico della parte le cui ragioni vengono riconosciute come fondate parte che, diversamente, si vedrebbe costretta a far ricorso al contenzioso per ottenere che il proprio titolo venga riconosciuto senza decurtazioni di sorta. Preziose, a tal proposito, le riflessioni di due Tribunali aventi ad oggetto le procedure di cui all’art. 696 bis c.p.c. e di mediazione obbligatoria.

Tribunale di Novara, decreto 27 maggio 2009 n. 4.272 est. dott. Lantieri. Il decreto del Giudice,  che dichiara conclusa la procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c. è equiparabile in tutto e per tutto alla sentenza cui viene decisa la stessa fase di merito e perciò viene emessa in piena conformità rispetto a quanto disposto dall’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Scarica il decreto: Tribuanale di Novara 01 con nota critica di Alessandro Verga.

Tribunale di Modena, sentenza 9 marzo 2012, est. dott. Masoni: Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite (mediazione – conciliazione) all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore in quanto esborsi (art. 91 c.p.a.). Scarica la sentenza: Modena 01