Tribunale di Bologna, sentenza 26 luglio 2012 n. 20.928 est. Candidi Tommasi. L’informazione circa l’antieconomicità delle riparazioni non può considerarsi un onere incombente sul riparatore, essendo il suo compito indicare il costo delle riparazioni.  In ogni caso la omessa indicazione della antieconomicità delle riparazione non rileva ai fini dell’annullamento del contratto, in considerazione del fatto che il mero silenzio, per configurarsi quale dolo omissivo, deve inserirsi in una condotta complessa volta a realizzare l’inganno e preordinata all’indizione dell’errore. Scarica la sentenza: candidi tommasi 05.pdf