Dal sito di ANEIS

Una bellissima sentenza del Tribunale di Padova icon Tribunale di Padova, sentenza causa RG 2.707 2014 chiarisce definitivamente l’interpretazione corretta da dare alla Legge 27/12. Vi invitiamo a leggere la ricca argomentazione, limitandoci, in questa sede, a riportare uno stralcio particolamente significativo: “l’intento del legislatore, quale risulta da anche dalla relazione illustrativa della novella, è evitare risarcimenti in caso di effetti lesivi “meramente soggettivi” e cioè solo riferiti dal paziente e non obiettivamente constatabili, per scongiurare eventuali speculazioni del danneggiato. Il legislatore richiama il medico e il giudice alla necessità di un accertamento rigoroso delle lesioni, ricordando che possono valorizzarsi ai fini risarcitori solo lesioni suscettibili di accertamento medico legale. Non è affatto necessario interpretare la novella nel senso di avere posto la legge contro la scienza medica e nemmeno nel senso che il legislatore abbia voluto determinare una modalità esclusiva nell’accertamento delle lesioni del danno alla salute. Un’interpretazione letterale delle disposizioni porterebbe a risultati non accettabili, perché escluderebbe, senza alcuna giustificazione, la risarcibilità di un danno alla persona effettivamente sussistente secondo la scienza medica.” 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza parziale 23 gennaio 2015 n. 292 est. Caretti “Dall’esame del contratto di cessione di credito prodotto in atti non appare in alcun modo provato che la società Rete dei Carrozzieri abbia assunto il ruolo di finanziatore. Infatti l’attività della Rete dei Carrozzieri non sembra qualificarsi come attività di finanziamento, ma piuttosto come attività volta a prestare una serie di servizi ai propri associati, che non desiderano occuparsi direttamente delle pratiche relative al recupero del credito, preferendo servirsi di un soggetto esterno ed a evitare agli associati stessi di restare in esborso delle somme dovute alla carrozzeria.” Scarica la sentenza: doc06895520150205145414

Tribunale di Bologna, sentenza 8 gennaio 2015, n. 192 est. Neri

La interpretazione dei commi tre ter e tre quater dell’art. 32 L. 27/12 sostenuta dalle compagnie di assicurazione sancirebbe l’irrisarcibilità di danni accertati clinicamente ma senza conferma strumentale. Tale irrisarcibilità non è ammissibile in quanto contrastante con la tutela costituzionale del diritto alla salute. La finalità della L. 27/12 è semplicemente quella di prevenire la negligenza colposa nella liquidazione dei danni minori, stabilendo un rigoroso metodo di accertamento e di prova. La norma non intende certo stabilire una franchiglia legislativa e pretendere una dimostrazione strumentale in presenza di una ben affermata conferma clinica. Setenza tratta dal sito di UNARCA. Scarica la sentenza: sentenza Tribunale Bologna (1)