Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 giugno 2015, n. 1.912 est. Avv. Niutta In r.c. auto, laddove l’assicuratore offra in maniera non concordata, a tacitazione delle richieste dell’attore, una somma comprensiva della sorte e degli onorari dovuti per l’ assistenza legale giudiziale, unilateralmente determinati nell’importo, e non comprensivi del rimborso delle spese borsuali e degli onorari di assistenza stragiudiziale, il Giudice deve provvedere integrando la somma, se congruamente quantificata, con queste due voci, il cui rimborso è necessario e conseguenza fisiologica del riconoscimento di responsabilità e del ritardo nell’adempimento. Scarica la sentenza: Niutta 01

Anche in indennizzo diretto sono dovuti gli onorari per gli interventi necessari e complessi, o quando la compagnia non metta a disposizione del danneggiato la necessaria “assistenza tecnica”

La Corte di Cassazione interviene per fare chiarezza sull’articolo 9 secondo comma DPR 254/06, specificando che, anche nel caso il danneggiato abbia utilizzato la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto” il rimborso delle spese di assistenza professionale è dovuto ogni volta la compagnia non abbia offerto l’ “assistenza tecnica” di cui all’art. 9 secondo comma del regolamento attuativo e in tutti i casi l’istruzione della richiesta risarcitoria presenti delle difficoltà. In questo senso la Corte di Cassazione dichiara la nullità (e quindi l’inapplicabilità) della norma, ove escluda la risarcibilità di questa posta di danno, anche ove l’assistenza tecnica si sia dimostrata necessaria. Di converso non è risarcibile (sempre in caso di indennizzo diretto) l’assistenza “non necessaria” ovvero prestata per sinistri particolarmente semplici o di lieve entità. Scarica la sentenza: Cass. civ. n. 11154_2015 29.05.2015