Dal Blog del Carrozziere

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 febbraio 2015 n. 390 est. Avv. Giurato In regime di “indennizzo diretto” non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. (Cass. Civ. ord. 5.928/12). Ne consegne che le clausole limitative del risarcimento inserite nel contratto assicurativo non sono opponibili al danneggiato dall’assicuratore. Scarica la sentenza: sentenza 5 febbraio 2015 n. 390

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 febbraio 2013 n. 978, est. Avv. Rosaria Giurato. Qualora il danneggiato rivolga le proprie richieste di risarcimento alla compagnia assicuratrice del responsabile, e qualora poi proceda nei confronti di questa, la costituzione della compagnia del danneggiato stesso, la quale, come d’uso, afferma di agire quale mandataria della consorella, deve ritenersi illegittima. Infatti la lettera del mandato si riferisce ai “sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli art. 141 e 149 Codice delle Assicurazioni” mentre l’azione proposta contro il responsabile è disciplinata dagli art. 2054 c.c. e 148 C.d.A. Inoltre è evidente che la compagnia del danneggiato non ha alcun interesse tutelato dall’ordinamento ad intervenire nel giudizio, intervento inteso anzi a frustrare la legittima scelta del danneggiato di disapplicare la procedura di indennizzo diretto. Scarica la sentenza: giurato 03.pdf

 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 febbraio 2013 n. 7890, est. Avv. Andrea Zardi. La legittimazione passiva dell’assicuratore del danneggiato ha ragione di essere unicamente a seguito dell’azione proposta da questo ex art. 149 C.d.A. e non in virtù di un potere di iniziativa proprio, inteso a vanificare le prerogative del danneggiato imponendogli un contraddittorio non voluto. Inoltre va osservato: 1 che il mandato CARD è relativo ai soli affari previsti dagli art. 141 e 149 C.d.A. e quindi non è applicabile all’azione tradizionale esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia del responsabile; 2 la compagnia delegata fa valere in nome proprio un diritto altrui, contravvenendo al divieto di sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c.; 3 non è richiamabile l’istituto della delegazione cumulativa, non essendo riscontrabile nella convenzione CARD un rapporto di provvista fra le due compagnie. Per tali motivi la costituzione della compagnia mandataria deve ritenersi nulla. Scarica la sentenza:gdp zardi.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 dicembre 2011 n. 10.538, est. Avv. Rosaria Giurato. L’intervento volontario della compagnia del danneggiato, nel caso in cui quest’ultimo dichiari di non volere attivare la procedura di “indennizzo diretto”, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse a contraddire. In effetti l’intervento volontario, oltre a voler imporre l’obbligatorietà della procedura (in contrasto con la normativa vigente), è realizzato in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il quale nega il consenso a che la propria assicurazione gestisca anche gli interessi della controparte. Le spese di assistenza professionale stragiudiziale resa dal difensore vanno liquidate tenendo conto della teabella D della Tariffa Professionale. Scarica la sentenza: Giurato 02.pdf

Importanti conferme a sostegno della reale facoltatività dell’indennizzo diretto.

L’intervento volontario della compagnia del danneggiato (convenzione CARD  2010) è inammissibile. Lo afferma  il Giudice di Pace di Bologna, Ordinanza 6 giugno 2011 n. 464 (est. avv. Boni). Scarica l’ordinanza: Boni 02.pdf

Anche il maquillage della CARD 2011 non conosce migliore fortuna. I Giudici di Pace del foro di Bologna non si fanno ingannare. La procura è nulla. Lo afferma il Giudice di Pace di Budrio con ordinanza 13 giugno 2011 n. 15 (est. Avv. Parenti). Scarica l’ordinanza: Parenti 05.pdf

Lo afferma anche il Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 21 giugno 2001 n. 505/11 (est. dott. Giurato). scarica l’ordinanza: Giurato 01.pdf