Giudice di Pace di Bologna, sentenza 8 ottobre 2012 n. 6.412 Est. Avv. Mesoraca. Le famose sentenze rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 non devono leggersi nel senso che il danno da sofferenza non sia più risarcibile, ma che tale risarcimento debba liquidarsi sotto forma di personalizzazione del danno biologico, come confermato dalla stessa Suprema Corte in una pronuncia successiva (Cass. Civ. 18.816/10). Nel caso la menomazione si risolva in un danno biologico inferiore al 10%, con conseguente applicabilità delle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., la quantificazione del pretium doloris dovrà avvenire tramite liquidazione di una somma ulteriore a quella tabellare. Nel caso di specie (menomazione quantificata dal CTU in un 1,5% in termini di danno biologico), il Giudicante ritiene conforme ad  esigenze di giustizia sostanziale valutare la personalizzazione, dimostrata presuntivamente, in un quarto della somma dovuta in base alle tabelle. Scarica la sentenza: Mesoraca 05.pdf