Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 7 febbraio 2012, n. 898, est. Avv. Tarantino. Le spese di assistenza legale stragiudiziale e quelle necessarie a noleggiare un’auto sostitutiva per il periodo richiesto dai lavori di riparazione, nella misura in cui vengano comprovate da idonea fatturazione e appaiano congrue nell’importo, devono ritenersi giuste e dovute, e quindi devono essere risarcite. Scarica la sentenza: tarantino 02.pdf 

L’orientamento del Foro di Bologna nel senso di considerare inammissibile l’intervento volontario delle compagnie “gestionarie” in regime di indennizzo diretto, qualora il danneggiato abbia convenuto in giudizio il responsabile ed il suo assicuratore è talmente consolidato da provocare orami una condanna alle spese di lite dell’Interveniente estromesso in relazione al supplemento di attività cui costringe l’attore. Lo stabiliscono due pronuncie del Foro di Bologna ed in particolare: Giudice di Pace di Budrio, sentenza 28 marzo 2011 n. 69 (est. Avv. Parenti). Scarica la sentenza:Parenti06.pdf  E Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 21 aprile 2011 (est. Avv. Tarantino). Scarica l’ordinanza: Tarantino 01.pdf

L’inammissibilità dell’intervento volontario in indennizzo diretto è ormai Giurisprudenza Consolidata presso il Foro di Bologna.

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 26 gennaio 2011, Est. avv. Tarantino. Scarica l’ordinanza: Tarantino IV.pdf

Giudice di Pace di Bologna,  ordinanza del 7 febbraio 2011, Est. dott. Fiore. Scarica l’ordinanza: Fiore Int. Vol.pdf

Nel frattempo la compare su Archivio Giuridico della Responsabilità Civile e dei Trasporti un’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli 29 ottobre 2010 n. 4544 (est. dott. Meliota), che, sulla scorta di Cass. Civ., 4 maggio 1999, n. 4430, condanna la compagnia interveniente alla refusione delle spese di lite.

La decisione viene pubblicata con commento dell’avv. Paolo Minucci del Foro Partenopeo. Scarica l’ordinanza:  intervento volontario -Arch.giur. circ. 1.2011.pdf