Tribunale di Bologna, sentenza 11 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arceri.

Sul diritto del danneggiato che disapplichi l’indennizzo diretto di rifiutare offerte parziali della compagnia gestionaria. Preliminarmente, osserva il Giudicante che le accuse di abuso del diritto sollevate da parte dell’appellato, per avere parte appellante rifiutato l’offerta di pagamento proveniente da UNIPOLSAI S.P.A., ed insistito nella richiesta di indennizzo da parte dell’assicuratore del responsabile civile, paiono infondate, atteso che l’art. 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, che la stessa parte appellata dà per ammesso, laddove enuncia come con l’introduzione del giudizio che occupa, parte attrice abbia inteso ottenere il ristoro anche del danno rappresentato dal costo del veicolo sostitutivo e per la difesa stragiudiziale, affrontate ante causam.

Sulla validità delle cessioni di credito non ancora quantificato esattamente nell’ammontare in r.c. auto. A nulla quindi vale rilevare, in senso ostativo all’ accoglimento della domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto (20 aprile 2010) la fattura della CARROZZERIA relativa alle riparazioni non era stata ancora emessa (9 giugno 2010), in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di credito presente e non futuro.

Sulla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale. Quanto, poi, alle spese stragiudiziali, valga osservare che l’intervento della società BIZETA è ampiamente documentato, ante causam, dalla corrispondenza versata in causa in prime cure (docc. n. 10 e 11), e pare al riguardo congruo l’importo di € 400 come da fattura in atti, ristorabile anche secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità al proposito, la quale reputa che le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa in lite, costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010)

Scarica la sentenza: Arceri 01

 

Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 ottobre 2015, n. 449 est. Dott. Mazzacurati. In un caso ove astrattamente può trovare applicazione la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto”, qualora il danneggiato decida, ex sentenza C. Cos. n. 180/09 di procedere contro il responsabile e la sua compagnia, l’assicurazione gestionaria non ha titolo per intervenire volontariamente, né con intervento cosiddetto adesivo, né sulla base di asseriti mandati. Infatti tale compagnia non è portatrice di un interesse meritevole di tutela che legittimi la sua partecipazione al contraddittorio. La declaratoria di inammissibilità dell’intervento deve provocare una corrispondente soccombenza in punto alle spese di lite. Scarica la sentenza: Mazzacurati

Tribunale di Milano, sentenza 28 ottobre 2011 n. 13.052, est. dott. Damiano Spera. Come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza 180/09) la procedura di indennizzo diretto è facoltativa. Il danneggiato potrà quindi procedere giudizialmente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile, indirizzando validamente a questa (e solo a questa) la propria richiesta di risarcimento stragiudiziale.

La scelta della procedura (di indennizzo diretto o meno) avviene peraltro solo al momento dell’instauraizone del giudizio, essendo il danneggiato libero, in sede stragiudiziale, di preferire l’una procedura all’altra, senza che questa scelta gli precluda un successivo ripensamento.

In sede di giudizio, la compagnia del danneggiato, qualora dichiari di assumersi nella loro completezza i debiti di quella del danneggiante, e qualora non vi sia opposizione del danneggiato stesso, ha la facoltà di spiegare un intervento volontario trattandosi di una delegazione comulativa ex art. 1268 c.c.. Scarica la sentenza: Tribunale di Milano 01.doc

Tribunale di Nola, sentenza 17 settembre 2009, est. dott. Fabio Maffei; L’azione diretta r.c. auto si basa su di un principio cardine, ovvero la corrispondenza fra tra soggetti interessati dalla fase stragiudiziale e le parti del conseguente giudizio risarcitorio. Ne deriva che l’introduzione della procedura di “indennizzo diretto” ha creato (per i casi in cui la stessa risulta applicabile) un “doppio binario” risarcitorio che comprende anche la fase stragiudiziale. La soluzione contraria (ovvero ritenere la competenza della compagnia del danneggiato nella sola fase precedente il giudizio) vanificherebbe l’efficacia transattiva della procedura stragiudiziale, affidandola in via esclusiva ad un assicuratore che potrebbe essere diverso dal destinatario ultimo dell’azione risarcitoria giudiziale. E’ quindi procedibile l’azione intentata dal danneggiato che abbia effettuato la rituale messa in mora (art. 145 e 148 C.d.A.) solo nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile.
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