Tribunale di Bologna, sentenza 7 febbraio 2013 n. 20186 dott. Alessandro Gnani. L’art. 5 legge 57/01 (trasposto nell’art. 139 C.d.A.) propone una definizione restrittiva del danno biologico, non comprensiva del danno morale (inteso come sofferenza soggettiva). La liquidazione del danno morale deve quindi avvenire in aggiunta rispetto ai parametri tabellati, e tale aggiunta non è in contrasto con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, il cui insegnamento si riferisce alla categoria più estesa di danno non patrimoniale. La presenza di reato consente al giudice di procedere alla liquidazione presuntiva del danno morale ex art. 2729 c.c.. Scarica la sentenza: Gnani 02.pdf

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Tribunale di Bologna, sentenza 13 novembre 2012, est. dott. Alessandro Gnani. La cessione di credito del danneggiato r.c.a. al riparatore può legittimamente prevedere che il riparatore cessionario, esperito vanamente (in tutto o in parte) il tentativo di riscuotere la somma ceduta presso il responsabile del fatto, si rivolga al cedente per ottenere il pagamento del dovuto in base al contratto d’opera. Tale precetto non solo non è vessatorio o abusivo ma costituisce, a ben guardare, una espressione della garanzia di esistenza del debito ceduto di cui all’art. 1266 c.c.. Incombe quindi sull’artigiano l’onere di dimostrare 1) la vanità del tentativo di recupero; 2) l’entità del credito vantato. Data questa prova, consegue la condanna del committente – cedente al pagamento (integrale o parziale) delle somme dovute.

Il mancato avvertimento, da parte del riparatore, della circostanza che le riparazioni commissionate non siano economicamente convenienti, non importa annullabilità del contratto, costituendo errore sulla convenienza dell’affare, in quanto tale irrilevante.

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