Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 ottobre 2012 n. 6.859, est. avv. Riverso Il danno morale, in caso di invalidità permamente liquidata ex art. 139 C.d.A. [nel caso di specie, un danno biologico pari all’1 e mezzo per cento] deve essere liquidato quale dimensione del danno biologico, ed in particolare della sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima. A ciò si perviene, nell’ottica della corresponsione di un risarcimento integrale, attraverso la personalizzazione del punto tabellare, in una misura che, nel caso, viene ritenuto equo quantificare in un terzo dell’intero danno fisico (temporaneo e permanente) patito dalla vitttima. Scarica la sentenza: riverso 01.pdf

Danno Moraleultima modifica: 2012-12-10T11:47:00+01:00da gasmulo
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