Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 febbraio 2017 n. 284, est. Avv. Trincanato. Con l’usuale profondità argomentativa il Giudice di Pace esamina i problemi della legittimità dell’ intervento volontario della compagnia gestionaria CARD (ove venga disatteso dal danneggiato il risarcimento diretto), della legittimità della cessione di credito in RC auto, della risarcibilità delle spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo e per l’assistenza tecnica stragiudiziale. In particolare, con riferimento agli ultimi due temi, il Giudice individua correttamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “fermo tecnico” una conferma a contrario della risarcibilità delle spese di noleggio, in quanto documentate, mentre le spese difensive di assistenza legale stragiudiziale vengono altrettanto correttamente inquadrate quali danno conseguenza da liquidarsi separatamente (essendo “funzionalmente autonome”) da quelle giudiziali. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 8 agosto 2016, n. 2.368, est. dott. Perseo. L’attività svolta da un soggetto economico (nel caso una cooperativa di carrozzerie) al fine di fornire un servizio alla clientela della carrozzeria associata, servizio tale da consentire al danneggiato dal fatto illecito di ottenere un veloce ripristino del mezzo e in seguito, tramite la cessione del credito, il risarcimento del danno arrecato dal responsabile dell’ evento dannoso, non può considerarsi finanziamento al pubblico, e quindi non è vietata ai sensi di cui all’art. 106 TUB. Scarica la sentenza: Perseo 01

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 26 luglio 2016, n. 2.198, est. dott. Antonio Pederzoli. L’ipotesi di improcedibilità dell’azione per frazionamento del singolo credito risarcitorio non si pone ove la titolarità del credito sia stata differenziata tramite cessione di una parte di esso. In questo caso, stante la differente identità dei titolari, non può aversi il cosiddetto “frazionamento”. Comunque la conseguenza del frazionamento non è né può essere la perenzione della parte di credito reclamata in seconda istanza, ma bensì la semplice penalizzazione in punto alla regolazione delle spese di lite (Cass. Civ. 30 giugno 2015 n. 13.413). Scarica la sentenza: Pederzoli 02

Giudice di Pace di Budrio, ordinanza 18 settembre 2013, est. dott.ssa Maria Grazia Parenti. Qualora tre azioni nascano dal medesimo fatto illecito ma siano esercitabili da tre soggetti diversi così come diverso è il momento in cui il diritto diviene esercitabile (per il diverso momento di consolidamento dei postumi nei soggetti fisicamente danneggiati) non è ravvisabile alcuna volontaria e colpevole moltiplicazione artificiale di procedimenti, a meri fini locupletativi e comunque con abuso dello strumento processuale. Scarica l’ ordinanza: Parenti 07

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2015, n. 969, est. Avv. Trincanato. La facoltà di cessione del credito r.c. auto è stata affermata da giurisprudenza univoca della Suprema Corte (fra le molte Cass. Civ. 3 ottobre 2013 n. 22.601, ordinanza 1 luglio 2009 n. 11.095), il cessionario ottiene quindi i poteri connessi all’esercizio del credito (fra qui quello di procedere giudizialmente per far valere il diritto). Spetta anche, in quanto eventualmente ceduto, il cosiddetto danno “da fermo tecnico” consistente nella impossibilità di di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni dell’auto, da intendersi in re ipsa, ovvero insito nel fatto stesso della perdita di disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o mancato guadagno. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 settembre 2016, n. 428, est. avv. Zardi. La cessione del credito r.c. auto alla carrozzeria (che non costituisce in alcun modo violazione del precetto di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) è perfettamente valida ed opponibile all’assicuratore. Al contrario quest’ultimo non può pretendere di limitare la propria prestazione sulla base di clausole intese a vincolare il danneggiato alla riparazione presso officine convenzionate. Tali clausole non sono opponibili in quanto, a mente di Cass. Civ. ordinanza 13 aprile 2012 n. 5.928, anche ove il danneggiato ricorra alla cosiddetta procedura di risarcimento diretto, il titolo dell’azione è aquiliano. Scarica la sentenza: Zardi 01

Tribunale di Bologna, sentenza 11 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arceri.

Sul diritto del danneggiato che disapplichi l’indennizzo diretto di rifiutare offerte parziali della compagnia gestionaria. Preliminarmente, osserva il Giudicante che le accuse di abuso del diritto sollevate da parte dell’appellato, per avere parte appellante rifiutato l’offerta di pagamento proveniente da UNIPOLSAI S.P.A., ed insistito nella richiesta di indennizzo da parte dell’assicuratore del responsabile civile, paiono infondate, atteso che l’art. 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, che la stessa parte appellata dà per ammesso, laddove enuncia come con l’introduzione del giudizio che occupa, parte attrice abbia inteso ottenere il ristoro anche del danno rappresentato dal costo del veicolo sostitutivo e per la difesa stragiudiziale, affrontate ante causam.

Sulla validità delle cessioni di credito non ancora quantificato esattamente nell’ammontare in r.c. auto. A nulla quindi vale rilevare, in senso ostativo all’ accoglimento della domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto (20 aprile 2010) la fattura della CARROZZERIA relativa alle riparazioni non era stata ancora emessa (9 giugno 2010), in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di credito presente e non futuro.

Sulla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale. Quanto, poi, alle spese stragiudiziali, valga osservare che l’intervento della società BIZETA è ampiamente documentato, ante causam, dalla corrispondenza versata in causa in prime cure (docc. n. 10 e 11), e pare al riguardo congruo l’importo di € 400 come da fattura in atti, ristorabile anche secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità al proposito, la quale reputa che le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa in lite, costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010)

Scarica la sentenza: Arceri 01

 

Tribunale di Bologna, sentenza del 10 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arcieri. L’articolo 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale. Quindi è infondata l’eccezione di abuso del processo ove parte attrice dimostri fondatamente che la richiesta aveva ad oggetto un adempimento maggiore di quello messo a disposizione.

I crediti nascenti in conseguenza da responsabilità civile automobilistica sono liberamente cedibili. A nulla vale rilevare, in senso ostativo alla domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto la fattura della carrozzeria relativa alle riparazioni non era ancora stata emessa in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di un credito futuro.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere il ristoro delle somme spese per godere di una vettura sostitutiva nel tempo necessario per consentirne la visione ai periti ed effettuare le riparazioni.

Le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa nella lite costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Civ. 997/10).

Scarica la sentenza: Arceri 01

sala_del_mappamondo_630x150Il Blog del Carrozziere lancia una campagna di fax

Oggi e domani le commissioni Finanze ed Attività Produttive della Camera sono riunite per discutere la conversione del DL 145/13. Visti i tempi ristretti (il decreto scade il 23 febbraio) questa potrebbe essere l’unica occasione per modificare il testo. Il Governo ha predisposto un maxi emendamento che, se possibile, peggiora la formulazione originale (ecco il testo dell’emendamento inviato dallo studio dell’avv. Perrini del foro di Torino).

Il Blog del Carrozziere ha lanciato una simpatica iniziativa per fare pressione sui deputati: l’invio di fax alla sala del mappamondo della Camera, dove si riuniranno le commissioni (per le modalità di invio vedi qui). Invitiamo tutti i riparatori, e tutti coloro che hanno a cuore i diritti dei cittadini, ad aderire in massa.

Tribunale di Bologna, sentenza 29 gennaio 2014, est. dott.ssa Alessandra Arceri Il requisito della determinatezza o determinabilità della cessione di credito rc auto non viene meno solo per il difetto di uno solo tra i ridetti parametri (nome del debitore ceduto, natura della prestazione, importo del credito, momento del sorgere del credito, momento del perfezionamento della fonte costitutiva del credito). Per la dimostrazione del danno da fermo tecnico (nolo di mezzo sostitutivo) è sufficiente la produzione della fattura attestante il nolo: Tribunale di Bologna sentenza 29 gennaio 2014

Un’analisi spassionata delle statistiche relative alla RC auto in Italia consente di concludere che non vi è alcuna urgenza di interventi legislativi volti a sopprimere la libertà di scelta del danneggiato e, conseguentemente, a consegnare il mercato dell’autoriparazione agli oligopoli assicurativi. Le tendenze, negli ultimi dodici anni sono, infatti, chiare:

 

  1. Crollo del del numero degli incidenti (quasi dimezzati) delle vittime della strada (dimezzate) e drastico calo dei feriti (diminuiti del 28%);
  2. sostanziale equilibrio dei costi di riparazione;
  3. drastico aumento dei costi delle assicurazioni rc auto (almeno il 30% al netto dell’inflazione) in assoluto e in rapporto alla media europea; 
  4. accelerazione della tendenza ad una ulteriore, nefasta, concentrazione del mercato.

Pare evidente che l’unico intervento davvero urgente sia quello che possa incrementare la competitività nel settore. Gli interventi recentemente proposti appaiono, viceversa, avventati ed inutili, quando non controproducenti.  Scarica l’esame:  STUDIO AUTORIPARAZIONE.pdf

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Per contrastare le gravi misure annunciate alcuni giorni orsono dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico On. Simona Vicari diverse associazioni, fra cui ANEIS, hanno collaborato con la redazione del sito “il Tempario” (www.tempario.it) al varo di una campagna per la difesa della libertà di riparazione e della cedibilità dei crediti r.c. auto. Riteniamo infatti che asservire le carrozzerie indipendenti all’oligopolio assicurativo sia l’ennesimo errore: evidentemente dieci anni non sono bastati per fare capire al legislatore che i regali alle assicurazioni non si traducono mai in vantaggi per gli assicurati. Nell’estremo tentativo di evitare l’irreparabile la campagna “Libertà di Riparazione – Diritto del Danneggiato” intende sensibilizzare i centri decisionali competenti attraverso l’invio di tante comunicazioni a mezzo fax e mail: gli associati ANEIS sono invitati a partecipare scaricando, firmando e spedendo la lettera appositamente predisposta: Campagna Libertà di Riparazione – Diritto del Danneggiato.pdf