Giudice di Pace di Bologna, ord. 680/10 del 7 luglio 2010 Est. Dott.ssa Fiorella Camerani; Il Giudice di Pace, visti gli atti di causa, rilevata la fondatezza dell’eccezione formulata da parte attrice, dichiara la inammissibilità dell’intervento volontario della compagnia in una causa intentata in disapplicazione della procedura c.d. di “indennizzo diretto”. Scarica l’ordinanza: Camerani 01.pdf

Orientamento confermato da: Giudice di Pace di Bologna, ord. 371/10 del 20 ottobre 2010 Est. Dott.ssa Paola Caretti; Scarica l’ordinanza: Caretti 01.pdf

Orientamento confermato da: Giudice di Pace di Budrio, ord. sentenza 6 dicembre 2009 n. 372 est. Avv. Parenti; l’applicazione processuale della convenzione CARD presuppone implicitamente l’adesione del danneggiato alla procedura di indennizzo diretto. Qualora vicecersa il danneggiato precedentemente al processo dichiari di non volersi valere di detta procedura, e tale intenzione sia confermata in sede processuale con declaratoria di non accettare il contraddittorio, tale contraddittorio con l’assicuratore gestionario non può essere imposto e quindi l’intervento della compagnia è illegittimo ed inammissibile. Scarica la sentenza: Parenti 04.pdf

Tribunale di Varese, sez. I, Sentenza 8 aprile 2010, est. Sala

Ricevuta dall’ Avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna. La sentenza che Ti allego (del Tribunale di Varese, segnalata dal dott. Giuseppe Buffone ad Altalex) è dell’8/4/2010. E’ stata evidenziata soprattutto per la metodologia utilizzata nel liquidare il danno morale o da sofferenza in un caso di micro-permanente. È indubbiamente molto utile (oltretutto ricorda che l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni è sottoposto ad esame da parte della Corte Costituzionale). La stessa affronta però un altro argomento molto interessante: la cessione del credito. Nella seconda metà della motivazione, infati (Te l’ho già anticipato verbalmente) ricorda che l’atto di cessione di credito è un negozio giuridico che può essere concluso nelle forme considerate più “opportune e dunque anche oralmente ovvero per comportamento concludente”. Naturalmente per l’opponibilità al debitore è necessaria una adeguata comunicazione scritta e quindi la notifica di un atto giudiziario o comunque l’invio di una missiva con raccomandata. La sentenza è molto utile per quei frequenti casi sollevati da alcuni nostri colleghi che sono degli abituè nel formulare le eccezioni più disparate sulle questioni relative ai contratti di cessione di credito. Ti saluto molto cordialmente.  (Avv. Giorgio Bacchelli) Scarica la Sentenza.Tribunale di Varese.doc

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 19 luglio 2010 n. 17, est. avv. Parenti. Pur nell’ambito della bipartizione dottrinale delle categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) la categoria descrittiva corrispondente al pregiudizio avvertito quale sofferenza soggettiva cagionata da reato è dotata di logica autonomia rispetto all’altra voce di danno non patrimoniale, ovvero il danno biologico; e questo in relazione alla diversità del bene protetto (integrità morale della persona piuttosto che integrità psico fisica suscettibile di accertamento medico legale). Tale danno, in presenza di invalidità permanente inferiore al 10%, va liquidato sulla scia delle linee guida fornite dal Tribunale di Bologna, nella misura che va dal 25 al 50% del danno biologico.

L’accertamento della non adeguatezza dell’offerta, pur tempestivamente messa a disposizione dell’assicuratore, è prova della carente assistenza legale offerta da quest’ultimo all’assicurato in regime di indennizzo diretto, e quindi rappresenta presupposto sufficiente alla risarcibilità delle spese di assistenza legale stragiudiziali.

Scarica la sentenza: Parenti 02.pdf

L’Ordine degli Avvocati di Torino ha presentato alla Commissione Europea un ricorso chiedendo un intervento presso il Governo Italiano finalizzato ad una modifica della disciplina di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. La motivazione, estesa da Vladimiro Zagrebelsky, è condivisibile nei contenuti e potrà costituire valido spunto anche per eventuali valutazioni di legittimità costituzionale della norma.

Scarica la mozione presentata al XXX Congresso Forense di Genova contenente il ricorso:  01_Proposta%20di%20mozione%20congressuale[1].pdf

Tribunale di Nola, sentenza 17 settembre 2009, est. dott. Fabio Maffei; L’azione diretta r.c. auto si basa su di un principio cardine, ovvero la corrispondenza fra tra soggetti interessati dalla fase stragiudiziale e le parti del conseguente giudizio risarcitorio. Ne deriva che l’introduzione della procedura di “indennizzo diretto” ha creato (per i casi in cui la stessa risulta applicabile) un “doppio binario” risarcitorio che comprende anche la fase stragiudiziale. La soluzione contraria (ovvero ritenere la competenza della compagnia del danneggiato nella sola fase precedente il giudizio) vanificherebbe l’efficacia transattiva della procedura stragiudiziale, affidandola in via esclusiva ad un assicuratore che potrebbe essere diverso dal destinatario ultimo dell’azione risarcitoria giudiziale. E’ quindi procedibile l’azione intentata dal danneggiato che abbia effettuato la rituale messa in mora (art. 145 e 148 C.d.A.) solo nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile.
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