Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 febbraio 2017 n. 284, est. Avv. Trincanato. Con l’usuale profondità argomentativa il Giudice di Pace esamina i problemi della legittimità dell’ intervento volontario della compagnia gestionaria CARD (ove venga disatteso dal danneggiato il risarcimento diretto), della legittimità della cessione di credito in RC auto, della risarcibilità delle spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo e per l’assistenza tecnica stragiudiziale. In particolare, con riferimento agli ultimi due temi, il Giudice individua correttamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di “fermo tecnico” una conferma a contrario della risarcibilità delle spese di noleggio, in quanto documentate, mentre le spese difensive di assistenza legale stragiudiziale vengono altrettanto correttamente inquadrate quali danno conseguenza da liquidarsi separatamente (essendo “funzionalmente autonome”) da quelle giudiziali. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 ottobre 2015, n. 449 est. Dott. Mazzacurati. In un caso ove astrattamente può trovare applicazione la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto”, qualora il danneggiato decida, ex sentenza C. Cos. n. 180/09 di procedere contro il responsabile e la sua compagnia, l’assicurazione gestionaria non ha titolo per intervenire volontariamente, né con intervento cosiddetto adesivo, né sulla base di asseriti mandati. Infatti tale compagnia non è portatrice di un interesse meritevole di tutela che legittimi la sua partecipazione al contraddittorio. La declaratoria di inammissibilità dell’intervento deve provocare una corrispondente soccombenza in punto alle spese di lite. Scarica la sentenza: Mazzacurati

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 27 febbraio 2015, n. 720 est. dott. Pederzoli. Il Giudice di Pace di Bologna si uniforma all’indirizzo del Tribunale in tema di mandati CARD ed interventi volontari. Ritiene dovuto il risarcimento in via presuntiva del danno da fermo tecnico (quantificato in € 50,00 giornalieri) e il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale (nella misura € 400,00 su di una sorte di € 3.600). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 novembre 2014, n. 4.566 (est. Avv. Riverso) Le cessioni di credito in RC auto sono indiscutibilmente valide ed efficaci.  Nel caso in cui il danneggiato abbia deciso di disapplicare la procedura di indennizzo diretto, una offerta incompleta della compagnia gestionaria (incompleta anche solo nel senso che non comprenda il rimborso delle spese di assistenza legale) può essere legittimamente rifiutata. Scarica la sentenza: Riverso 01

Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, sentenza 16 aprile 2014 n. 20.563, est. Pres.te dott.ssa Anna Maria Drudi. Il “mandato” CARD è espressamente conferito per i sinistri “rientranti nell’applicazione dell’art. 149”. Ne consegue che se il danneggiato opta per la procedura cosiddetta ordinaria ex art. 148 C.d.A. la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione di questa diversa azione. Il mandato peraltro è espressa derivazione di una altrettanto illegittima premessa, ovvero che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A. è considerata dalle imprese come “obbligatoria”: premessa che, ponendosi in illegittimo contrasto con l’art. 149 C.d.A. come costituzionalmente interpretato dall’Alta Corte.

Né può essere invocato l’istituto della delegazione cumulatoria non liberatoria ex art. 1268 c.c., in quanto sotto il profilo sostanziale tale artificio avrebbe l’effetto di frustrare il diritto del danneggiato di rivolgersi al responsabile così come previsto dalla Corte Costituzionale, il che esclude che l’interesse dell’assicuratore all’intervento possa ritenersi meritevole di tutela.

Sotto il profilo processuale non può poi omettersi di considerare l’anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile proponesse a sua volta domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti dell’attore e della sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa dell’originale convenuta e dunque con la presenza di entrambe le assicurazioni sia in proprio sia nel loro reciproco interesse a parti invertite, ove sono del tutto palesi i profili di conflitto di interesse correlati e senz’altro non ammissibili.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 10 giugno 2013, est. Avv. Vittorio Boni. Il Giudice di Pace Avv. Boni si era già espresso qui sul problema della legittimità dell’intervento volontario e del mandato CARD della compagnia “gestionaria” in indennizzo diretto. Oggi, di fronte ad un caso particolarmente abnorme (le parti coinvolte nell’incidente entrambe costituite in giudizio in presenza di contestazioni sulla dinamica, e la compagnia dell’attore che interviene non per tenerlo indenne degli effetti del giudizio, ma per sposare la linea processuale degli avversari…) il Giudice ritorna in argomento fornendo un’analisi lucida ed approfondita. Il “mandato CARD”, secondo l’avv. Boni, postula l’adesione del danneggiato alla procedura di indennizzo diretto. In mancanza (motiva il Giudice) “la normativa convenzionale non può costringere l’attore a difendersi dalla sua Compagnia di Assicurazioni che d’altronde non ha evocato in giudizio e con la quale è legato da vincoli contrattuali ex art. 1917 c.c.” La pretesa della compagnia “gestionaria” di partecipare ad un simile giudizio si pone “in netto contrasto con l’art. 122 del più volte citato D. Lgsl. 209/05 e dell’art. 1917 c.c. in forza dei quali essa avrebbe dovuto intervenire a supporto del proprio assicurato e non contrastarlo”. Inoltre la compagnia del danneggiato appare priva di interesse ad agire, dal momento che le sue conclusioni non avrebbero potuto costituire domanda autonoma in autonomo procedimento. Scarica la sentenza: Boni 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 gennaio 2014, n. 334, est. dott.ssa Caretti Gli accordi CARD sono negozi fra soggetti privati e in quanto tali non sono opponibili alla parte che abbia dichiarato la propria intenzione di non avvalersi della procedura ex art. 149 C.d.A.. La relativa costituzione è inammissibile. Scarica la sentenza: Caretti03

Riceviamo dallo studio Avv. Francesca Palumbi

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 15 febbraio 2013, est. avv. Braccio. Le novità introdotte dal Codice delle Assicurazioni devono intendersi poste a favore del danneggiato – consumatore. Ne consegue che, ove il danneggiato abbia deciso di disattendere la procedura c.d. di indennizzo diretto, l’eventuale intervento della compagnia non è ammissibile in quanto non riconducibile ad alcuno degli interventi tipizzati dall’ordinamento. Scarica la sentenza: Braccio 02

Riceviamo dallo Studio Mannacio di Bologna:

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 aprile 2013 n. 1688 est. dott.ssa Maria Grazia Rinaldi; La giurisprudenza formatasi in tutta Italia è univoca nel ritenere nulla la costituzione realizzata dall’assicuratore del danneggiato nel processo intentato da questo al responsabile del fatto dannoso sulla base del mandato previsto dall’art. 1 bis Convenzione CARD ovvero sulla base di un “intervento volontario”. In particolare il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto che l’intervento della compagnia mandataria integrasse gli estremi della lite temeraria, visti i precedenti dell’ufficio e l’infondatezza delle argomentazioni svolte. Tale orientamento merita di essere confermato, non potendosi tacere, fra l’altro, il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie. Va infatti sottolineato come sia “nulla l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interessi con il proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d’ufficio) investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (Cass. Civ. 26 luglio 2012 n. 13.204). Scarica la sentenza: Rinaldi03.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 16 agosto 2012 n. 8.414, est. Dott. Onofri. L’azione ordinaria ex art. 144 C.d.A. è alternativa a quella diretta di cui al seguente art. 149, e la facoltà di scelta fra le due azioni è rimessa al danneggiato, secondo quella che ritiene più conveniente. Ne consegue che le due azioni non sono cumulabili, e pertanto, così come sarebbe inammissibile la chiamata in causa di entrambe le società assicuratrici (del responsabile civile e del danneggiato), parimenti, una volta che il danneggiato abbia scelto in sede giudiziale l’azione ordinaria, sarà inammissibile sia l’intervento in giudizio della compagnia del danneggiato, sia la suacostituzione come mandataria di quella del responsabile.

A tale ultimo riguardo occorre precisare che la validità del mandato rilasciato secondo convenzione CARD postula il preventivo esercizio dell’azione diretta ex art. 149 da parte del danneggiato, con la conseguenza che tale mandato non può essere invocato laddove quest’ultimo si sia avvalso dell’azione ordinaria ex art. 145 e 148 contro il responsabile civile.  Scarica la sentenza: Onofri 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 28 dicembre 2012, est. avv. Vittorio Boni; nelle vertenze per cui sarebbe in astratto applicabile la cosiddetta procedura di indennizzo diretto, ove il danneggiato convenga in giudizio l’assicuratore del responsabile, disapplicando quindi la procedura, sia l’intervento volontario della compagnia del danneggiato che la costituzione di quest’ultima sulla base di un asserito “mandato” della prima devono ritenersi illegittimi. In particolare il “mandato” e l’accordo ANIA sulla base del quale viene rilasciato costituiscono meri atti negoziali che restano nell’ambito della autonomia dei privati e non possono incidere sui diritti di terzi.
Scarica l’ordiananza: Boni 03.pdf