Giudice di Pace di Bologna, sentenza 19 febbraio 2013 n. 849, est. dott. Francesco Fiore. La recente giurisprudenza della Suprema Corte, che estende alla Pubblica Amministrazione l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. per le fattispecie dannose c.d. da insidia (Cass. Civ. 12 luglio 2006 n. 15.779) deve considerarsi tanto più penetrante allorquando la strada custodita non è sottoposta al controllo pubblico, ma bensì, come nel caso della rete autostradale, a quello privato. Questo principio, peraltro confermato dalla stessa Corte (Cass. Civ. 298/03), fa si che incomba sulla società gestrice sia l’eventuale dimostrazione della colpa concorrente del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 5.445/06) sia la prova liberatoria dell’aver approntato cautele intese ad evitare il danno. Nel caso di specie (investimento di un copertone abbandonato sulla sede autostradale) il giudicante ha ritenuto spettasse alle autostrade dimostrare l’assenza di qualsiasi segnalazione telefonica del pericolo alla centrale operativa e la predisposizione, lungo la rete autostradale e in particolare in corrispondenza del luogo del fatto, di una organizzazione dotata di uomini e mezzi tale da garantire un pronto intervento. Scarica la sentenza: Fiore 04.pdf