Giudice di Pace di Imola, sentenza 15 aprile 2009 n. 552, est. Bettini. Il diritto nascente da fatto illecito trova il suo momento genetico nell’evento dannoso, e quindi la cessione di un credito non ancora quantificato nell’ammontare non può in alcun modo essere considerata cessione di credito “futuro”. La “specialità” degli art. 144 e 149 C.d.A. non esclude l’azione diretta a favore del creditore ceduto. L’auto sostitutiva noleggiata per il periodo di tempo necessario alla riparazione costituisce voce di danno risarcibile. Qualora il mezzo rimasto incidentato abbia perduto parte del valore in conseguenza del sinistro (il che avviene abitalmente nei veicoli di recente acquisto) il danno ulteriore deve essere liquidato in base alla nota “Formula di Tornaghi”.

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