Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli e dall’avv. Giancarlo Armenia

Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza 13 dicembre 2012 n. 2.403. Est. Avv. Elisabetta Freddi.

In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell’autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dell’uso cui era destinato.

L’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale non è di agevole conoscenza da parte degli utenti che, peraltro, spesso non dispongono del tempo necessario all’espletamento delle relative formalità.  L’intervento del professionista sia esso legale o perito di fiducia, è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze sui punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase regolarità del contraddittorio.

Scarica la sentenza: Freddi 01.pdf

Fermo Tecnico – Onorari Stragiudizialiultima modifica: 2013-01-07T19:01:48+01:00da gasmulo
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato ma sarà visibile all'autore del blog.

Post Navigation