Tribunale di Bologna, sentenza 7 febbraio 2013 n. 20186 dott. Alessandro Gnani. L’art. 5 legge 57/01 (trasposto nell’art. 139 C.d.A.) propone una definizione restrittiva del danno biologico, non comprensiva del danno morale (inteso come sofferenza soggettiva). La liquidazione del danno morale deve quindi avvenire in aggiunta rispetto ai parametri tabellati, e tale aggiunta non è in contrasto con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, il cui insegnamento si riferisce alla categoria più estesa di danno non patrimoniale. La presenza di reato consente al giudice di procedere alla liquidazione presuntiva del danno morale ex art. 2729 c.c.. Scarica la sentenza: Gnani 02.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 16 agosto 2012 n. 8.414, est. Dott. Onofri. L’azione ordinaria ex art. 144 C.d.A. è alternativa a quella diretta di cui al seguente art. 149, e la facoltà di scelta fra le due azioni è rimessa al danneggiato, secondo quella che ritiene più conveniente. Ne consegue che le due azioni non sono cumulabili, e pertanto, così come sarebbe inammissibile la chiamata in causa di entrambe le società assicuratrici (del responsabile civile e del danneggiato), parimenti, una volta che il danneggiato abbia scelto in sede giudiziale l’azione ordinaria, sarà inammissibile sia l’intervento in giudizio della compagnia del danneggiato, sia la suacostituzione come mandataria di quella del responsabile.

A tale ultimo riguardo occorre precisare che la validità del mandato rilasciato secondo convenzione CARD postula il preventivo esercizio dell’azione diretta ex art. 149 da parte del danneggiato, con la conseguenza che tale mandato non può essere invocato laddove quest’ultimo si sia avvalso dell’azione ordinaria ex art. 145 e 148 contro il responsabile civile.  Scarica la sentenza: Onofri 01.pdf

Segnalata dall’avv. Andrea Valerio del Foro di Padova

Giudice di Pace di Prato, sentenza 19 ottobre 2012 n. 1.204, est. Avv. Pietro Vittorio Trolli. Non può imporsi al danneggiato di rivolgersi, per le riparazioni del veicolo, al “migliore offerente” essendo legittimo e lecito affidare l’incarico del ripristino di un’automobile ad una ditta che riscuota la fiducia del proprietario.

Il danneggiato r.c. auto riveste una posizione assimilabile a quella del contraente debole, quindi ha diritto di farsi assistere da un professionista, con conseguente ristoro delle spese sostenute prima dell’instaurazione della lite. Scarica la sentenza: Trolli 01.pdf

Segnalata dall’avv. Antonio Francesco Rizzuto del Foro di Bologna

Tribunale di Prato, sentenza 10 ottobre 2012 n. 4.496, est. Dott.ssa Raffaella Borgi. Il danneggiamento dell’automobile non si esaurisce in un puro e semplice danno patrimoniale, dal momento che l’automobile possiede, oltre al valore per così dire statico, anche un’utilità pratica rilevante, consentendo lo spostamento del suo proprietario. Questa considerazione permette al giudicante di accogliere una richiesta di risarcimento avente ad oggetto non il semplice controvalore economico dell’automiobile danneggiata, ma il costo, sebbene più oneroso, necessario alla riparazione del mezzo. Tale valutazione viene attuata dal giudice valendosi delle prerogative di discrezionalità riconosciute dall’art. 2058 c.c.. Scarica la sentenza: Borgi 01.pdf