Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 febbraio 2014, n. 1.917, est dott.ssa Caretti; in presenza di una danno biologico con invalidità permanente minore ma comunque di significativa entità (nello specifico 6%), la componente di danno biologico riconducibile alla sofferenza soggettiva può essere liquidata nella misura del 50%. Rimborsabili le spese per l’assistenza stragiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Caretti 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1.045, est. avv. Ettore Braccio; anche in presenza di un danno biologico da invalidità permanente minore è risarcibile il danno morale; sono rimborsabili i costi sostenuti per affrontare un procedimento di mediazione conciliazione disertato dalla controparte. Scarica la sentenza: Braccio 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014, n. 443, est. avv. Concetta Riverso; il danno da sofferenza può essere liquidato in aggiunta al danno biologico tabellato, nella fattispecie (invalidità permanente pari al 3%) nella misura di un terzo. E’ risarcibile il danno patrimoniale relativo alla spesa sostenuta dal danneggiato (libero imprenditore) nel periodo di inabilità totale per farsi sostituire sul lavoro da altro professionista. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 18 novembre 2014 n. 4.529, est. Dott. Stefano Onofri. Nell’azione contro l’Ufficio Centrale Italiano la domanda è correttamente notificata al proprietario ed al conducente del mezzo straniero presso l’Ufficio stesso, quando sia di mero accertamento e non di condanna. Ai sensi dell’art. 148 Codice delle Assicurazioni la sottoposizione del danneggiato a visita medica rileva solo al fine di individuare la sanzionabilità della condotta assicurativa, e non è condizione di procedibilità. Le spese sostenute dal danneggiato per la mediazione conciliazione inutilmente espletata e per l’assistenza stragiudiziale ricevuta devono essere poste a carico dell’assicuratore soccombente: Onofri 01

I procedimenti deflattivi del contenzioso sono senz’altro un utile strumento, ma il loro funzionamento effettivo postula, ovviamente, che gli utenti siano incentivati a ricorrervi. In particolare le spese di partecipazione del procedimento non possono rimanere a carico della parte le cui ragioni vengono riconosciute come fondate parte che, diversamente, si vedrebbe costretta a far ricorso al contenzioso per ottenere che il proprio titolo venga riconosciuto senza decurtazioni di sorta. Preziose, a tal proposito, le riflessioni di due Tribunali aventi ad oggetto le procedure di cui all’art. 696 bis c.p.c. e di mediazione obbligatoria.

Tribunale di Novara, decreto 27 maggio 2009 n. 4.272 est. dott. Lantieri. Il decreto del Giudice,  che dichiara conclusa la procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c. è equiparabile in tutto e per tutto alla sentenza cui viene decisa la stessa fase di merito e perciò viene emessa in piena conformità rispetto a quanto disposto dall’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Scarica il decreto: Tribuanale di Novara 01 con nota critica di Alessandro Verga.

Tribunale di Modena, sentenza 9 marzo 2012, est. dott. Masoni: Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite (mediazione – conciliazione) all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore in quanto esborsi (art. 91 c.p.a.). Scarica la sentenza: Modena 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014 n. 616 est. avv. Riverso la componente di danno biologico descrittiva della sofferenza subiettiva deve essere liquidata in aggiunta rispetto a quanto previsto dalle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., né tale voce può essere contenuta alla misura di un quinto, dal momento che tale limitazione deve intendersi riferita alla diversa fattispecie del danno relazionale, esplicitamente richiamato dalla norma. Parimenti liquidabile il danno da mancato guadagno, anche in presenza di invalidità c.d. micro permanente, qualora venga dimostrato che il lavoratore ha dovuto ricorrere a sostituti, limitatamente al periodo di tempo riconosciuto dal CTU per inabilità temporanea. La sentenza  Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045, est. avv. Braccio; alla somma dovuta quale ristoro del danno c.d. biologico, va aggiunto il ristoro del pregiudizio da sofferenza (c.d. danno morale) ed anche il rimborso delle spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione ove il convenuto non abbia inteso aderirvi. La sentenza Braccio 01