Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 ottobre 2011 n. 8.223. Est. dott. Florio RoversiUn danno benchè classificato di “lieve” entità nell’art. 139 CdA – è comunque di per sè idoneo a procurare una sofferenza soggettiva (= danno morale) che, secondo le tabelle del Tribunale di Bologna, va determinata equitativamente in un importo non inferiore al 25% e non superiore al 50% del danno biologico tabellare. La liquidazione deve effettuarsi previo accertamento del “superamento della soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale” e della “non futilità del danno”(Cass. n. 12.885/09). Tale accertamento, peraltro, può svolgersi sulla base di elementi che facciano ritenere “provata per fondata presunzione” detta sofferenza in quanto “altamente probabile” (Cass. n. 11.059/09). Ciò premesso, vista l’entità del danno (2 e mezzo per conto in termini di danno biologico), il Giudice ritiene congrua la maggioranzione del 30%. Scarica la sentenza: Roversi 01.pdf