Tribunale di Bologna, sentenza 21 settembre 2010, n. 20.819, est. Marulli. In tema di danno da insidia, per ritenere integrato il concorso di colpa colposo della vittima, il danneggiante non deve solo provare la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, ma pure la prevedibilità della specifica insidia in cui è incappato (nella specie: il concorso di colpa della vittima è stato escluso in presenza di un rivolo di acqua fuoriscito da un condizionatore d’aria e ghiacciatosi a causa della stagione invernale nei pressi della residenza del danneggiato). La produzione di un contratto di appalto siglato precedentemente al sinistro, e sumato a causa dello stesso, confermata dall’altro contraente nel corso del giudizio, legittima la liquidazione per intero dell’affare sfumato. Scarica la sentenza: Marulli 02.pdf