Dal sito di ANEIS:

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 16 maggio 2013 n. 3.413 est. dott.ssa Elena Mereu. Il metro di giudizio da utilizzarsi nella valutazione dell’eccessiva onerosità (ex art. 2058 c.c.) dei lavori di riparazine di un mezzo danneggiato, non può essere solamente il confronto fra il costo della riparazione e il costo necessario al reperimento di una utilità sostitutiva. Il Giudice deve valutare l’ onerosità sulla scorta di tutti gli elementi disponibili, e, in ogni caso, non potrà dirsi “eccessivo” uno scarto di un terzo fra la spesa di riparazione e il costo di un altro mezzo. Nel caso di specie il Giudice di Pace liquida quindi una fattura di riparazione di € 7.128,00 a fronte di una soglia di economicità di € 5.050,00. Vengono inoltre liquidate, in quanto eziologicamente connesse e dovute, le spese di assistenza  legale ed il fermo tecnico. Ecco la sentenza: Mereu01.pdf

Segnalata dall’avv. Andrea Valerio del Foro di Padova

Giudice di Pace di Prato, sentenza 19 ottobre 2012 n. 1.204, est. Avv. Pietro Vittorio Trolli. Non può imporsi al danneggiato di rivolgersi, per le riparazioni del veicolo, al “migliore offerente” essendo legittimo e lecito affidare l’incarico del ripristino di un’automobile ad una ditta che riscuota la fiducia del proprietario.

Il danneggiato r.c. auto riveste una posizione assimilabile a quella del contraente debole, quindi ha diritto di farsi assistere da un professionista, con conseguente ristoro delle spese sostenute prima dell’instaurazione della lite. Scarica la sentenza: Trolli 01.pdf

Segnalata dall’avv. Antonio Francesco Rizzuto del Foro di Bologna

Tribunale di Prato, sentenza 10 ottobre 2012 n. 4.496, est. Dott.ssa Raffaella Borgi. Il danneggiamento dell’automobile non si esaurisce in un puro e semplice danno patrimoniale, dal momento che l’automobile possiede, oltre al valore per così dire statico, anche un’utilità pratica rilevante, consentendo lo spostamento del suo proprietario. Questa considerazione permette al giudicante di accogliere una richiesta di risarcimento avente ad oggetto non il semplice controvalore economico dell’automiobile danneggiata, ma il costo, sebbene più oneroso, necessario alla riparazione del mezzo. Tale valutazione viene attuata dal giudice valendosi delle prerogative di discrezionalità riconosciute dall’art. 2058 c.c.. Scarica la sentenza: Borgi 01.pdf

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Tribunale di Bologna, sentenza 13 novembre 2012, est. dott. Alessandro Gnani. La cessione di credito del danneggiato r.c.a. al riparatore può legittimamente prevedere che il riparatore cessionario, esperito vanamente (in tutto o in parte) il tentativo di riscuotere la somma ceduta presso il responsabile del fatto, si rivolga al cedente per ottenere il pagamento del dovuto in base al contratto d’opera. Tale precetto non solo non è vessatorio o abusivo ma costituisce, a ben guardare, una espressione della garanzia di esistenza del debito ceduto di cui all’art. 1266 c.c.. Incombe quindi sull’artigiano l’onere di dimostrare 1) la vanità del tentativo di recupero; 2) l’entità del credito vantato. Data questa prova, consegue la condanna del committente – cedente al pagamento (integrale o parziale) delle somme dovute.

Il mancato avvertimento, da parte del riparatore, della circostanza che le riparazioni commissionate non siano economicamente convenienti, non importa annullabilità del contratto, costituendo errore sulla convenienza dell’affare, in quanto tale irrilevante.

Scarica la sentenza: Gnani 01.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 26 luglio 2012 n. 20.928 est. Candidi Tommasi. L’informazione circa l’antieconomicità delle riparazioni non può considerarsi un onere incombente sul riparatore, essendo il suo compito indicare il costo delle riparazioni.  In ogni caso la omessa indicazione della antieconomicità delle riparazione non rileva ai fini dell’annullamento del contratto, in considerazione del fatto che il mero silenzio, per configurarsi quale dolo omissivo, deve inserirsi in una condotta complessa volta a realizzare l’inganno e preordinata all’indizione dell’errore. Scarica la sentenza: candidi tommasi 05.pdf