Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 ottobre 2015, n. 449 est. Dott. Mazzacurati. In un caso ove astrattamente può trovare applicazione la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto”, qualora il danneggiato decida, ex sentenza C. Cos. n. 180/09 di procedere contro il responsabile e la sua compagnia, l’assicurazione gestionaria non ha titolo per intervenire volontariamente, né con intervento cosiddetto adesivo, né sulla base di asseriti mandati. Infatti tale compagnia non è portatrice di un interesse meritevole di tutela che legittimi la sua partecipazione al contraddittorio. La declaratoria di inammissibilità dell’intervento deve provocare una corrispondente soccombenza in punto alle spese di lite. Scarica la sentenza: Mazzacurati

Tribunale di Bologna, Sentenza 3 novembre 2011 n. 21.262, est. Benenati. L’art. 141 C.d.A. stabilisce un automatismo che esclude la necessità di accertamento delle modalità di svolgimento del sinistro, di tal che la liquidazione deve seguire senza ulteriori passaggi la prova dell’ evento sinistro e della qualità di trasportato del danneggiato, principio applicabile anche nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Ove il danneggiato giunga a decesso per cause non riconducibili al sinistro prima della quantificazione giudiziale del danno, dovrà essere liquidata in favore degli eredi una somma che, così come indicato dai Criteri adottati dal Tribunale di Roma consta di due componenti; una quota del danno biologico permanente (calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano) relativa al danno acquisito immediatamente (di entità da 0 a 50% del danno biologico a seconda della gravità delle menomazioni accertate), ed una quota (da calcolarsi sul residuo) proporzionale al rapporto fra vita effettiva e vita sperata al momento del sinistro.

Nel caso di specie per un IP del 14/15% (€ 39.850,00) è stato liquidata una quota immediatamente acquisita pari all’ 8% (3.143,16). Inoltre, essendo il danneggiato sopravvissuto per 3 anni e 3 mesi, a fronte di una speranza di vita al momento del sinistro di 36 anni e 10 mesi, è stato liquidata una integrazione secondo la formula 36,8 : 3,3 = (39.850 – 3.143,16) : X, pari ad € 3.236, 16.

Ovviamente oltre alle spese ed all’invalidità temporanea. Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna, sentenza 21.262 3 novembre 2015