Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 novembre 2014, n. 4.566 (est. Avv. Riverso) Le cessioni di credito in RC auto sono indiscutibilmente valide ed efficaci.  Nel caso in cui il danneggiato abbia deciso di disapplicare la procedura di indennizzo diretto, una offerta incompleta della compagnia gestionaria (incompleta anche solo nel senso che non comprenda il rimborso delle spese di assistenza legale) può essere legittimamente rifiutata. Scarica la sentenza: Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 18 novembre 2014 n. 4.529, est. Dott. Stefano Onofri. Nell’azione contro l’Ufficio Centrale Italiano la domanda è correttamente notificata al proprietario ed al conducente del mezzo straniero presso l’Ufficio stesso, quando sia di mero accertamento e non di condanna. Ai sensi dell’art. 148 Codice delle Assicurazioni la sottoposizione del danneggiato a visita medica rileva solo al fine di individuare la sanzionabilità della condotta assicurativa, e non è condizione di procedibilità. Le spese sostenute dal danneggiato per la mediazione conciliazione inutilmente espletata e per l’assistenza stragiudiziale ricevuta devono essere poste a carico dell’assicuratore soccombente: Onofri 01

220px-SyringomyeliaGiudice di Pace di Bologna, sentenza 10 luglio 2014, n. 4.130 est. dott. Francesco Fiore. Fermo il fatto che le norme di cui ai commi 3 ter e 3 quater di cui all’art. 32 L. 27/2012 non escludono la risarcibilità del danno da invalidità permanente minore, ove vi sia un riscontro clinico preciso ed affidabile (come da giurisprudenza di merito estesamente richiamata in sentenza), occorre sottolineare che tale disciplina non si applica ai sinistri occorsi prima dell’entrata in vigore della norma. Infatti le norme processuali relative ad ammissibilità ed efficacia delle prove civili non hanno natura processuale ma sostanziale (Cass. Civ. 4225/07). Il danno da sofferenza (danno morale) deve essere liquidato in aggiunta al danno biologico su univoca indicazione della Corte di Cassazione (sent. 3 marzo 2009, n. 5.057), del legislatore (DPR 3 marzo 2009 n. 37) e delle corti di merito. Scarica la sentenza: Fiore 03

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 Giudice di Pace di Imola, sentenza 12 novembre 2014 est. Avv. Mariagrazia Parenti. Con una sentenza di eccezionale pregio tecnico e spessore culturale il Giudice di Pace di Imola si pronuncia sulla questione della risarcibilità delle invalidità permanenti clinicamente accertate ma non suscettibili di accertamento strumentale univoco. L’interpretazione della L. 27/12 offerta dal Giudice di Pace è esaustiva e puntuale: la norma richiede un particolare rigore nell’accertamento del danno, e tuttavia i disposti di cui ai famosi commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 sono sovrapponibili. Essendo l’espressione “visiva” palesemente riferita al dato clinico complessivo, si deve che il comma 3 quater orienti l’interpretazione del comma 3 ter, portandoci a ritenere che la sussistenza dei presupposti richiesti per l’accertamento del danno debbano essere alternativi, non cumulativi. Opinando diversamente la norma confliggerebbe con esigenze sistematiche di tutela del diritto alla salute. Nessuna motivata argomentazione contraria risulta contenuta, sul punto, dalla recente sentenza C.Cost. 235/14. Scarica la sentenza: Giudice di Pace di Imola