Giudice di Pace di Bologna, sentenza 4 dicembre 2015 n. 3.752, est. dott.ssa Federica Poli Camagni: Ove il CTU rilevi che il trauma oggetto di esame è suscettibile di accertamento clinico, ma non strumentale, in aderenza all’orientamento espresso dal Tribunale di Bologna, si ritiene che il danno sia comunque risarcibile, dovendo il risarcimento debba essere commisurato alle risultanze peritali emerse in conseguenza della visita medica, visita da effettuarsi senza imposizione normative sulla formazione del convincimento del consulente. Scarica la sentenza: Poli Camagni 01

Tribunale di Padova, sentenza 3.371/14, est. dott. Bordon: l’intento del legislatore nella L. 27/12, è quello di evitare risarcimenti in caso di effetti lesivi “meramente soggettivi”, intendendosi richiamare il Giudice ad un accertamento rigoroso delle menomazioni. Una lesione che determina postumi permanenti costituisce un pregiudizio sufficientemente serio da essere meritevole di tutela anche in un sistema che impone alla vittima un grado minimo di tolleranza. Richiedere la prova sia clinica, che strumentale, che obiettiva comporterebbe un risultato incongruo. Un trauma cervicale può esprimersi dal punto di vista obiettivo con una contrattura muscolare, che è certamente evidenziabile clinicamente, ma non necessita di accertamento strumentale perché, dal punto di vista terapeutico, non vi è nessuna utilità a dimostrare, strumentalmente, ciò che è clinicamente evidente. Scarica la sentenza: Tribunale di Padova

Tribunale di Rimini, sentenza 19 febbraio 2016 n. 257, est. dott.ssa Susanna Zavaglia: alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni) l’interpretazione più plausibile delle norme è che la legge esiga che il danno alla salute di lieve entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo criteri di rigorosa e e assoluta scientificità, senza che sia possibile fondare l’accertamento del danno sulle sole dichiarazioni della vittima. Ne consegue che ove la compagnia non contesti l’esigenza del danno, ma solo la sua risarcibilità sulla base di argomentazioni giuridicamente errate, esso deve essere ristorato sulla base dell’elaborato peritale, ove adeguatamente motivato. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini