Riceviamo dallo Studio Legale dell’ Avv. Alessandro Soffritti, e gentilmente pubblichiamo:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 3.079, est. Dott. Stefano Onofri. Le disposizioni di cui all’art. 32 commi 3 ter e 3 quater della L. 27/12, norme di identico contenuto precettivo e quindi da valutare in maniera uniforme, subordinano la liquidazione del danno fisico al suo accertamento con criteri di obiettiva e rigorosa scientificità, senza possibilità di ritenere la sussistenza del danno basandosi sulle sole dichiarazioni della vittima o su mere supposizioni. Pur in assenza di riscontro strumentale, la lesione fisica (distorsione del rachide cervicale e dolore al ginocchio sinistro) è stata accertata nella CTU con obiettività scientifica e certa riferibilità eziologica al sinistro, in ragione delle risultanze del referto ospedaliero di Pronto Soccorso e del successivo iter clinico. Da liquidarsi le spese di assistenza stragiudiziale quale danno emergente (a mente di Cass. Civ. 997/2010). Scarica la sentenza: Onofri

Si segnala, inoltre, negli stessi termini sostanziali:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 1 aprile 2015, n. 2.427, est. Avv. Maria Teresa Niutta. Ove la sussistenza di un danno sia accertata clinicamente, a mente della L. 27/12 che prevede la possibilità di accertarsi il danno anche “visivamente” ossia attraverso l’ ispezione clinica, lo stesso danno deve trovare ristoro. Il danno biologico da invalidità permanente può quindi essere rilevato anche attraverso accertamento medico legale, il che rende superflua la conferma strumentale. Scarica la sentenza: niutta

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 18 novembre 2014 n. 4.529, est. Dott. Stefano Onofri. Nell’azione contro l’Ufficio Centrale Italiano la domanda è correttamente notificata al proprietario ed al conducente del mezzo straniero presso l’Ufficio stesso, quando sia di mero accertamento e non di condanna. Ai sensi dell’art. 148 Codice delle Assicurazioni la sottoposizione del danneggiato a visita medica rileva solo al fine di individuare la sanzionabilità della condotta assicurativa, e non è condizione di procedibilità. Le spese sostenute dal danneggiato per la mediazione conciliazione inutilmente espletata e per l’assistenza stragiudiziale ricevuta devono essere poste a carico dell’assicuratore soccombente: Onofri 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 16 agosto 2012 n. 8.414, est. Dott. Onofri. L’azione ordinaria ex art. 144 C.d.A. è alternativa a quella diretta di cui al seguente art. 149, e la facoltà di scelta fra le due azioni è rimessa al danneggiato, secondo quella che ritiene più conveniente. Ne consegue che le due azioni non sono cumulabili, e pertanto, così come sarebbe inammissibile la chiamata in causa di entrambe le società assicuratrici (del responsabile civile e del danneggiato), parimenti, una volta che il danneggiato abbia scelto in sede giudiziale l’azione ordinaria, sarà inammissibile sia l’intervento in giudizio della compagnia del danneggiato, sia la suacostituzione come mandataria di quella del responsabile.

A tale ultimo riguardo occorre precisare che la validità del mandato rilasciato secondo convenzione CARD postula il preventivo esercizio dell’azione diretta ex art. 149 da parte del danneggiato, con la conseguenza che tale mandato non può essere invocato laddove quest’ultimo si sia avvalso dell’azione ordinaria ex art. 145 e 148 contro il responsabile civile.  Scarica la sentenza: Onofri 01.pdf