Giudice di Pace di Bologna, sentenza 18 novembre 2014 n. 4.529, est. Dott. Stefano Onofri. Nell’azione contro l’Ufficio Centrale Italiano la domanda è correttamente notificata al proprietario ed al conducente del mezzo straniero presso l’Ufficio stesso, quando sia di mero accertamento e non di condanna. Ai sensi dell’art. 148 Codice delle Assicurazioni la sottoposizione del danneggiato a visita medica rileva solo al fine di individuare la sanzionabilità della condotta assicurativa, e non è condizione di procedibilità. Le spese sostenute dal danneggiato per la mediazione conciliazione inutilmente espletata e per l’assistenza stragiudiziale ricevuta devono essere poste a carico dell’assicuratore soccombente: Onofri 01

Tribunale di Milano, sentenza 28 ottobre 2011 n. 13.052, est. dott. Damiano Spera. Come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza 180/09) la procedura di indennizzo diretto è facoltativa. Il danneggiato potrà quindi procedere giudizialmente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile, indirizzando validamente a questa (e solo a questa) la propria richiesta di risarcimento stragiudiziale.

La scelta della procedura (di indennizzo diretto o meno) avviene peraltro solo al momento dell’instauraizone del giudizio, essendo il danneggiato libero, in sede stragiudiziale, di preferire l’una procedura all’altra, senza che questa scelta gli precluda un successivo ripensamento.

In sede di giudizio, la compagnia del danneggiato, qualora dichiari di assumersi nella loro completezza i debiti di quella del danneggiante, e qualora non vi sia opposizione del danneggiato stesso, ha la facoltà di spiegare un intervento volontario trattandosi di una delegazione comulativa ex art. 1268 c.c.. Scarica la sentenza: Tribunale di Milano 01.doc

Giudice di Pace di Firenze, sentenza 15 aprile 2011 n. 32.550 (est. Vincenzo Castelluzzo). E’ procedibile l’azione intentata secondo di dettami di cui alla Sentenza Corte Costituzionale 10 giugno 2009 n. 180 nei confronti del Responsabile Civile e del suo assicuratore, anche qualora la trattativa stragiudiziale sia stata intrattenuta con la compagnia del danneggiato. Spetta il rimborso delle spese di noleggio per il tempo necessario alla riparazione del mezzo e delle spese sostenute per l’assistenza stagiudiziale ricevuta. Scarica la sentenza: Castelluzzo 01.pdf

Tribunale Civile di Bologna, Sez. III, ordinanza del 29 maggio 2009, Est. dott.ssa Candidi Tommasi.  La sospensione dei termini di cui all’art. 148 co. 3 C.d.A. si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione, e non alla procedibilità dell’azione cui fa riferimento l’art. 145 co.1 C.d.A.. Quindi la mancata disponibilità del danneggiato a sottoporsi a visita medica su invito dell’assicuratore non provoca l’improcedibilità dell’azione, ma solo un apprezzamento del Giudicante in merito alla correttezza pre-processuale del danneggiato stesso.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 dicembre 2007 n. 12.097, est. dott. Samaritani – L’art. 148 C.d.A. non prevede alcuna sanzione di improcedibilità a carico di parte danneggiata, qualora questa provveda alla riparazione del danno prima dell’intervento peritale e dell’accertamento assicurativo. Anche nel merito la domanda di risarcimento merita accoglimento qualora sia supportata da idonea prova del danno (ad esempio fotografica) e anche in mancanza di accertamento diretto dello stesso da parte del perito assicurativo.

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Tribunale Civile di Bologna, Sezione III, Ordinanza del 15 luglio 2008, Est. Dott.ssa Candidi Tommasi. Le sanzioni di improcedibilità stabilite dall’art. 148 C.d.A. non devono essere lette su di un piano astratto, ma con riferimento al caso concreto ed alla loro finalità di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un’offerta pre-giudiziale. In particolare non  sono causa di improcedibilità la mancata comunicazione del codice fiscale o dei redditi del danneggiato (qualora quest’ultimo non richieda ristoro da inabilità specifica). L’esplicito rigetto della domanda risarcitoria da parte dell’assicuratore rende superflua l’osservanza degli oneri imposti al danneggiato dall’art. 148 C.d.A..

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