Giudice di Pace di Imola, sentenza n. 370/2015 est. dott. Mazzacurati. La valutazione del senso dell’art. 139 C.d.A. così come riformulato dalla L. 27/12 non può prescindere da un dato di equa razionalità. Nella difficoltà oggettiva di individuare una ratio ad una norma che sembra auto contraddirsi, il Giudicante deve tenere conto del fatto che l’unica lettura costituzionalmente legittima e razionale è quella che consenta la liquidazione dei danni permanenti  obiettivamente (anche se non strumentalmente) accertati secondo la migliore scienza medico legale. Scarica la sentenza: Mazzacurati 01

Tribunale di Bologna, sentenza del 10 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arcieri. L’articolo 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale. Quindi è infondata l’eccezione di abuso del processo ove parte attrice dimostri fondatamente che la richiesta aveva ad oggetto un adempimento maggiore di quello messo a disposizione.

I crediti nascenti in conseguenza da responsabilità civile automobilistica sono liberamente cedibili. A nulla vale rilevare, in senso ostativo alla domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto la fattura della carrozzeria relativa alle riparazioni non era ancora stata emessa in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di un credito futuro.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere il ristoro delle somme spese per godere di una vettura sostitutiva nel tempo necessario per consentirne la visione ai periti ed effettuare le riparazioni.

Le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa nella lite costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Civ. 997/10).

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 settembre 2015 n. 2.479 est. dott. Pederzoli: L’art. 141 C.d.A. non è applicabile ove nel sinistro sia coinvolto un mezzo immatricolato all’estero. Al trasportato danneggiato è quindi data azione nei confronti del responsabile civile del fatto e del suo assicuratore.

Ove le lesioni di cui all’art. 139 C.d.A. siano accertabili “clinicamente, ma non strumentalmente” la circostanza che esse siano accertate con criteri clinici obiettivi appare satisfattiva della condizione di legge per la loro risarcibilità. Sulla somma dovuta quale risarcimento e calcolata secondo i parametri stabiliti dal Codice delle assicurazioni deve essere calcolato in adeguamento aggiuntivo inteso alla personalizzazione del danno (nella specie, a fronte ad un danno permanente pari all’1%, è stato calcolato un adeguamento del 15% in aumento applicato su invalidità temporanea e permanente).

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 24 agosto 2015 n. 2427 est. avv. Niutta: La L. 27/12 prevede la possibilità di accertare la lesione alla salute anche visivamente, ossia, come specificato dalla migliore e prevalente dottrina medico legale, attraverso l’accertamento clinico durante la visita medico legale. Conseguentemente il danno biologico da invalidità permanente può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale.

Parte attrice ha poi diritto al risarcimento del cosiddetto danno morale; in argomento la Cassazione ha recentemente chiarito che tale danno, da intendersi quale voce integrante la più ampia categoria di danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione nei recenti interventi normativi (DPR 37/09 e DPR 181/09) con la conseguenza che il Giudice del Merito non può prescindere dal liquidarlo.

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