Riceviamo dallo Studio Legale dell’ Avv. Alessandro Soffritti, e gentilmente pubblichiamo:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 3.079, est. Dott. Stefano Onofri. Le disposizioni di cui all’art. 32 commi 3 ter e 3 quater della L. 27/12, norme di identico contenuto precettivo e quindi da valutare in maniera uniforme, subordinano la liquidazione del danno fisico al suo accertamento con criteri di obiettiva e rigorosa scientificità, senza possibilità di ritenere la sussistenza del danno basandosi sulle sole dichiarazioni della vittima o su mere supposizioni. Pur in assenza di riscontro strumentale, la lesione fisica (distorsione del rachide cervicale e dolore al ginocchio sinistro) è stata accertata nella CTU con obiettività scientifica e certa riferibilità eziologica al sinistro, in ragione delle risultanze del referto ospedaliero di Pronto Soccorso e del successivo iter clinico. Da liquidarsi le spese di assistenza stragiudiziale quale danno emergente (a mente di Cass. Civ. 997/2010). Scarica la sentenza: Onofri

Si segnala, inoltre, negli stessi termini sostanziali:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 1 aprile 2015, n. 2.427, est. Avv. Maria Teresa Niutta. Ove la sussistenza di un danno sia accertata clinicamente, a mente della L. 27/12 che prevede la possibilità di accertarsi il danno anche “visivamente” ossia attraverso l’ ispezione clinica, lo stesso danno deve trovare ristoro. Il danno biologico da invalidità permanente può quindi essere rilevato anche attraverso accertamento medico legale, il che rende superflua la conferma strumentale. Scarica la sentenza: niutta

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 settembre 2015 n. 2.479 est. dott. Pederzoli: L’art. 141 C.d.A. non è applicabile ove nel sinistro sia coinvolto un mezzo immatricolato all’estero. Al trasportato danneggiato è quindi data azione nei confronti del responsabile civile del fatto e del suo assicuratore.

Ove le lesioni di cui all’art. 139 C.d.A. siano accertabili “clinicamente, ma non strumentalmente” la circostanza che esse siano accertate con criteri clinici obiettivi appare satisfattiva della condizione di legge per la loro risarcibilità. Sulla somma dovuta quale risarcimento e calcolata secondo i parametri stabiliti dal Codice delle assicurazioni deve essere calcolato in adeguamento aggiuntivo inteso alla personalizzazione del danno (nella specie, a fronte ad un danno permanente pari all’1%, è stato calcolato un adeguamento del 15% in aumento applicato su invalidità temporanea e permanente).

Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 24 agosto 2015 n. 2427 est. avv. Niutta: La L. 27/12 prevede la possibilità di accertare la lesione alla salute anche visivamente, ossia, come specificato dalla migliore e prevalente dottrina medico legale, attraverso l’accertamento clinico durante la visita medico legale. Conseguentemente il danno biologico da invalidità permanente può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale.

Parte attrice ha poi diritto al risarcimento del cosiddetto danno morale; in argomento la Cassazione ha recentemente chiarito che tale danno, da intendersi quale voce integrante la più ampia categoria di danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione nei recenti interventi normativi (DPR 37/09 e DPR 181/09) con la conseguenza che il Giudice del Merito non può prescindere dal liquidarlo.

Scarica la sentenza: Niutta 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 giugno 2015, n. 1.912 est. Avv. Niutta In r.c. auto, laddove l’assicuratore offra in maniera non concordata, a tacitazione delle richieste dell’attore, una somma comprensiva della sorte e degli onorari dovuti per l’ assistenza legale giudiziale, unilateralmente determinati nell’importo, e non comprensivi del rimborso delle spese borsuali e degli onorari di assistenza stragiudiziale, il Giudice deve provvedere integrando la somma, se congruamente quantificata, con queste due voci, il cui rimborso è necessario e conseguenza fisiologica del riconoscimento di responsabilità e del ritardo nell’adempimento. Scarica la sentenza: Niutta 01