Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 gennaio 2014, n. 334, est. dott.ssa Caretti Gli accordi CARD sono negozi fra soggetti privati e in quanto tali non sono opponibili alla parte che abbia dichiarato la propria intenzione di non avvalersi della procedura ex art. 149 C.d.A.. La relativa costituzione è inammissibile. Scarica la sentenza: Caretti03

Riceviamo dallo studio Avv. Francesca Palumbi

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 15 febbraio 2013, est. avv. Braccio. Le novità introdotte dal Codice delle Assicurazioni devono intendersi poste a favore del danneggiato – consumatore. Ne consegue che, ove il danneggiato abbia deciso di disattendere la procedura c.d. di indennizzo diretto, l’eventuale intervento della compagnia non è ammissibile in quanto non riconducibile ad alcuno degli interventi tipizzati dall’ordinamento. Scarica la sentenza: Braccio 02

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 gennaio 2014 n. 616 est. avv. Riverso la componente di danno biologico descrittiva della sofferenza subiettiva deve essere liquidata in aggiunta rispetto a quanto previsto dalle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., né tale voce può essere contenuta alla misura di un quinto, dal momento che tale limitazione deve intendersi riferita alla diversa fattispecie del danno relazionale, esplicitamente richiamato dalla norma. Parimenti liquidabile il danno da mancato guadagno, anche in presenza di invalidità c.d. micro permanente, qualora venga dimostrato che il lavoratore ha dovuto ricorrere a sostituti, limitatamente al periodo di tempo riconosciuto dal CTU per inabilità temporanea. La sentenza  Riverso 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045, est. avv. Braccio; alla somma dovuta quale ristoro del danno c.d. biologico, va aggiunto il ristoro del pregiudizio da sofferenza (c.d. danno morale) ed anche il rimborso delle spese sostenute dall’attore per il procedimento di mediazione ove il convenuto non abbia inteso aderirvi. La sentenza Braccio 01

ANSA_logoStralciato l’art. 8 D.L. 145/13 

05/02/2014-10.36-(Ansa) ++ Destinazione Italia, stralciato articolo su Rc Auto ++  Decisione del governo presa dopo riunione capigruppo maggioranza (ANSA) – ROMA, 5 FEB – Nella riunione dei capigruppo di maggioranza e governo, stamane a Palazzo Chigi, si e’ deciso lo stralcio dell’articolo 8 di Destinazione Italia (quello sulla Rc Auto) per garantire, si apprende da fonti della presidenza del Consiglio, il superamento dell’ingorgo che metteva a rischio l’approvazione del provvedimento e degli altri decreti. (ANSA).

sala_del_mappamondo_630x150Il Blog del Carrozziere lancia una campagna di fax

Oggi e domani le commissioni Finanze ed Attività Produttive della Camera sono riunite per discutere la conversione del DL 145/13. Visti i tempi ristretti (il decreto scade il 23 febbraio) questa potrebbe essere l’unica occasione per modificare il testo. Il Governo ha predisposto un maxi emendamento che, se possibile, peggiora la formulazione originale (ecco il testo dell’emendamento inviato dallo studio dell’avv. Perrini del foro di Torino).

Il Blog del Carrozziere ha lanciato una simpatica iniziativa per fare pressione sui deputati: l’invio di fax alla sala del mappamondo della Camera, dove si riuniranno le commissioni (per le modalità di invio vedi qui). Invitiamo tutti i riparatori, e tutti coloro che hanno a cuore i diritti dei cittadini, ad aderire in massa.

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Il sito di informazione online Pixelzoom pubblica un intervento di attualità

L’r.c. auto è un sistema di assicurazione privata obbligatoria, il che, in parole povere, significa che il rischio derivante dalla circolazione è socializzato, ma la gestione di questa socializzazione è delegata a soggetti privati. Questi soggetti traggono dal semplice svolgimento della attività eccezionali vantaggi (la vendita delle polizze r.c. auto funziona da vetrina per piazzare prodotti assicurativi diversi e non obbligatori) per cui il ramo dovrebbe, per decenza, essere gestito in perdita o, alla peggio, in pareggio. L’articolo integrale: La guerra del PD alle vittime della strada.

Tribunale di Bologna, sentenza 29 gennaio 2014, est. dott.ssa Alessandra Arceri Il requisito della determinatezza o determinabilità della cessione di credito rc auto non viene meno solo per il difetto di uno solo tra i ridetti parametri (nome del debitore ceduto, natura della prestazione, importo del credito, momento del sorgere del credito, momento del perfezionamento della fonte costitutiva del credito). Per la dimostrazione del danno da fermo tecnico (nolo di mezzo sostitutivo) è sufficiente la produzione della fattura attestante il nolo: Tribunale di Bologna sentenza 29 gennaio 2014