Votato all’unanimità dalla Commissione Giustizia del Senato un Parere con il quale si chiede lo slittamento dell’entrata in vigore del D. Lgsl.  28/10. Il voto, che mira ad un inserimento del rinvio nel “milleproroghe”, premia gli sforzi di quanti, colleghi ed associazioni, si sono spesi per evitare le conseguenze più nefaste di una norma che preclude ai cittadini l’accesso alla giurisdizione. Senza pretese di esaustività citiamo, fra questi, l’avv. Settimio Catalisano di UNARCA e l’Organismo Unitario per l’Avvocatura Italiana, cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti. Si spera che questo primo indirizzo venga nei prossimi giorni, recepito dal Ministero e delle Camere.

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Tribunale di Termini Imerese, sentenza 4 gennaio 2011 n. 2, est. Dott. Cammarata. “In applicazione del principio sull’oggetto del contratto, di cui agli art. 1346 e 1348 c.c., deve ritenersi consentito un negozio di trasferimento di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto o, come nel caso di specie, da un fatto generatore di illecito esattamente individuato (cfr. Cass. 6.6.1978 n. 2.798). Inoltre, il credito derivante da fatto illecito è attuale e non futuro, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovuto decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale, e le possibilità che il debito “ex delicto” non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perchè questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare ex art. 1266 c.c. che si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2004 n. 21.192).” Sussiste, dunque, la legittimazione della società cessionaria a chiedere il risarcimento del danno. Scarica la sentenza: Termini Imerese.pdf