Giudice di Pace di Firenze, sentenza 31 gennaio 2013 n. 672, est. dott. Bozzi In caso di incidente stradale le spese sostenute per la riparazione del veicolo devono essere rimborsate al danneggiato integralmente, non essendo da lui esigibile -a meno che non sia un professionista dello stesso settore- la scelta dell’esercizio che pratichi prezzi più modici, considerato in particolare il carattere fiduciario del servizio richiesto. Il parametro di riferimento per la risarcibilità non può essere costituito da una “media” dei costi orati di un dato territorio, dovendosi necessariamente fare riferimento ai massimi depositati dalle associazioni artigianali presso le camere di commercio.

Le spese sostenute dal danneggiato per ottenere assistenza stragiudiziale da una società di patrocinatori stragiudiziali sono danno risarcibile (nella fattispecie è stata ritenuta congrua una fattura di € 600,00 su di un danno di € 4.400,00).

Scarica la sentenza: gdp bozzi.pdf

 

Giurisprudenza Fiorentinaultima modifica: 2013-03-18T16:20:00+01:00da gasmulo
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