Tribunale Civile di Bologna, Sez. III, ordinanza del 29 maggio 2009, Est. dott.ssa Candidi Tommasi.  La sospensione dei termini di cui all’art. 148 co. 3 C.d.A. si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione, e non alla procedibilità dell’azione cui fa riferimento l’art. 145 co.1 C.d.A.. Quindi la mancata disponibilità del danneggiato a sottoporsi a visita medica su invito dell’assicuratore non provoca l’improcedibilità dell’azione, ma solo un apprezzamento del Giudicante in merito alla correttezza pre-processuale del danneggiato stesso.

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