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Tribunale Civile di Bologna, sentenza n. 13 novembre 2012 n. 21.246 est. Dott. Marco Marulli.

In ambito r.c. auto meritano ristoro come danno emergente le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza stragiudiziale prestata (nel caso specifico, da uno studio di infortunistica stradale) nonostante tale attività non si sia risolta in una transazione.

Il danno da lucro cessante consistente nella cosiddetta lesione della capacità lavorativa specifica deve calcolarsi assumendo come riferimento il più alto reddito percepito dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro (come prescritto dall’art. 137 C.d.A., non potendo pretendersi che il danneggiato dimostri la perdita patrimoniale in altro modo) capitalizzato secondo i noti criteri di cui al RD 1.403/22. Peraltro il conteggio dovrà tenere conto anche dello scarto fra vita fisica e vita lavorativa e dell’aumentata speranza di vita dal 1911 (censimento di riferimento del R.D. in questione) ad oggi.

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Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 28 dicembre 2012, est. avv. Vittorio Boni; nelle vertenze per cui sarebbe in astratto applicabile la cosiddetta procedura di indennizzo diretto, ove il danneggiato convenga in giudizio l’assicuratore del responsabile, disapplicando quindi la procedura, sia l’intervento volontario della compagnia del danneggiato che la costituzione di quest’ultima sulla base di un asserito “mandato” della prima devono ritenersi illegittimi. In particolare il “mandato” e l’accordo ANIA sulla base del quale viene rilasciato costituiscono meri atti negoziali che restano nell’ambito della autonomia dei privati e non possono incidere sui diritti di terzi.
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Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli e dall’avv. Giancarlo Armenia

Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza 13 dicembre 2012 n. 2.403. Est. Avv. Elisabetta Freddi.

In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell’autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dell’uso cui era destinato.

L’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale non è di agevole conoscenza da parte degli utenti che, peraltro, spesso non dispongono del tempo necessario all’espletamento delle relative formalità.  L’intervento del professionista sia esso legale o perito di fiducia, è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze sui punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase regolarità del contraddittorio.

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Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Tribunale di Bologna, sentenza 13 novembre 2012, est. dott. Alessandro Gnani. La cessione di credito del danneggiato r.c.a. al riparatore può legittimamente prevedere che il riparatore cessionario, esperito vanamente (in tutto o in parte) il tentativo di riscuotere la somma ceduta presso il responsabile del fatto, si rivolga al cedente per ottenere il pagamento del dovuto in base al contratto d’opera. Tale precetto non solo non è vessatorio o abusivo ma costituisce, a ben guardare, una espressione della garanzia di esistenza del debito ceduto di cui all’art. 1266 c.c.. Incombe quindi sull’artigiano l’onere di dimostrare 1) la vanità del tentativo di recupero; 2) l’entità del credito vantato. Data questa prova, consegue la condanna del committente – cedente al pagamento (integrale o parziale) delle somme dovute.

Il mancato avvertimento, da parte del riparatore, della circostanza che le riparazioni commissionate non siano economicamente convenienti, non importa annullabilità del contratto, costituendo errore sulla convenienza dell’affare, in quanto tale irrilevante.

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