Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 dicembre 2011 n. 10.538, est. Avv. Rosaria Giurato. L’intervento volontario della compagnia del danneggiato, nel caso in cui quest’ultimo dichiari di non volere attivare la procedura di “indennizzo diretto”, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse a contraddire. In effetti l’intervento volontario, oltre a voler imporre l’obbligatorietà della procedura (in contrasto con la normativa vigente), è realizzato in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il quale nega il consenso a che la propria assicurazione gestisca anche gli interessi della controparte. Le spese di assistenza professionale stragiudiziale resa dal difensore vanno liquidate tenendo conto della teabella D della Tariffa Professionale. Scarica la sentenza: Giurato 02.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 25 ottobre 2011 n. 8.223. Est. dott. Florio RoversiUn danno benchè classificato di “lieve” entità nell’art. 139 CdA – è comunque di per sè idoneo a procurare una sofferenza soggettiva (= danno morale) che, secondo le tabelle del Tribunale di Bologna, va determinata equitativamente in un importo non inferiore al 25% e non superiore al 50% del danno biologico tabellare. La liquidazione deve effettuarsi previo accertamento del “superamento della soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale” e della “non futilità del danno”(Cass. n. 12.885/09). Tale accertamento, peraltro, può svolgersi sulla base di elementi che facciano ritenere “provata per fondata presunzione” detta sofferenza in quanto “altamente probabile” (Cass. n. 11.059/09). Ciò premesso, vista l’entità del danno (2 e mezzo per conto in termini di danno biologico), il Giudice ritiene congrua la maggioranzione del 30%. Scarica la sentenza: Roversi 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 20.297/11 del 1 dicembre 2011, est. Maria Vittoria Azzaroli. Il fatto che l’attore, introducendo una causa, affermi di essere cessionario di un credito derivante da incidente stradale, non ha alcune effetto sulla competenza per valore della vertenza, di talchè il limite di competenza del Giudice di Pace rimane quello stabilito dall’art. 7 secondo comma c.p.c. (al tempo, € 15.493,71). Scarica la sentenza: Azzaroli 01.pdf

Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 32.863 del 12 novembre 2010, est. dott. Roberto Primavesi. In sede di indennizzo diretto, l’intervento volontario della compagnia del danneggiato nel procedimento da questi intentato nei confronti della compagnia del responsabile risulta privo di fondamento giuridico, non risultando, in capo alla compagnia interveniente, alcun titolo a contraddire, nè interesse. Gli accordi conclusi in sede CARD non hanno rilevanza nei confronti di terzi. Per questi motivi l’assicurazione interveniente deve essere estromessa con soccombenza in punto alle spese: Giudice di Pace di Milano 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 12 gennaio 2012 n. 45. Est.: Caretti. Qualora il danneggiante non decida di applicare la procedura c.d. di indennizzo diretto, e proceda giudizialmente nei confronti della compagnia del responsabile, questa non ha titolo di partecipare nè con il c.d. “intervento volontario” nè come delegata della compagnia del responsabile. Scaica l’ordinanza: Caretti 02.pdf

 

Tribunale di Milano, sentenza 28 ottobre 2011 n. 13.052, est. dott. Damiano Spera. Come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza 180/09) la procedura di indennizzo diretto è facoltativa. Il danneggiato potrà quindi procedere giudizialmente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile, indirizzando validamente a questa (e solo a questa) la propria richiesta di risarcimento stragiudiziale.

La scelta della procedura (di indennizzo diretto o meno) avviene peraltro solo al momento dell’instauraizone del giudizio, essendo il danneggiato libero, in sede stragiudiziale, di preferire l’una procedura all’altra, senza che questa scelta gli precluda un successivo ripensamento.

In sede di giudizio, la compagnia del danneggiato, qualora dichiari di assumersi nella loro completezza i debiti di quella del danneggiante, e qualora non vi sia opposizione del danneggiato stesso, ha la facoltà di spiegare un intervento volontario trattandosi di una delegazione comulativa ex art. 1268 c.c.. Scarica la sentenza: Tribunale di Milano 01.doc

Tribunale di Varese, sentenza 8 aprile 2010, est. Stefano Sala. Le tabelle c.d. micropermanenti di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazion non riconoscono alcun valore al danno conseguente alla sofferenza fisica e psichica patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite. A tale limite non può, peraltro, porsi rimedio ricorrendo alla limitata personalizzazione di cui all’art. 139 terzo comma, poichè significherebbe comprimere nella predetta personalizzazone non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l’id quod plerumque accidit, in quanto afferenti alle altre componenti del danno. Il giudicante dovrà quindi procedere ad un aumento pesonalizzato del valore del punto base liquidato. Scarica la sentenza: sent trib varese.doc