Giudice di Pace di Budrio, sentenza 27 settembre 2010 n. 290, est. Avv. Parenti  Il Giudice di Pace di Budrio conferma l’orientamento in tema di danno morale e riconosce la risarcibilità delle spese sostenute dal danneggiato per l’esecuzione di una relazione medico legale di parte nella fase precedente il giudizio. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf;

Giudice di Pace di Budrio, sentenza 3 giugno 2010 n. 246, est. Avv. Parenti. Qualora una vittima della strada abbia esperito procedimento di cui all’art. 21 D. Lgsl. 28 agosto 2000 n. 274, e qualora tale procedimento si sia concluso con declaratoria di non luogo a procedere ex art. 35 della stessa norma, le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza legale in sede penale, possono essere ripetute quale voce risarcitoria in sede civile. E’ pure risarcibile il danno da invalidità specifica temporanea patito dalla casalinga assumendo come parametro il costo di una collaboratrice familiare per quattro ore giornaliere. Scarica la sentenza: Parenti 03.pdf