Tribunale di Bologna, Sentenza 3 novembre 2011 n. 21.262, est. Benenati. L’art. 141 C.d.A. stabilisce un automatismo che esclude la necessità di accertamento delle modalità di svolgimento del sinistro, di tal che la liquidazione deve seguire senza ulteriori passaggi la prova dell’ evento sinistro e della qualità di trasportato del danneggiato, principio applicabile anche nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Ove il danneggiato giunga a decesso per cause non riconducibili al sinistro prima della quantificazione giudiziale del danno, dovrà essere liquidata in favore degli eredi una somma che, così come indicato dai Criteri adottati dal Tribunale di Roma consta di due componenti; una quota del danno biologico permanente (calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano) relativa al danno acquisito immediatamente (di entità da 0 a 50% del danno biologico a seconda della gravità delle menomazioni accertate), ed una quota (da calcolarsi sul residuo) proporzionale al rapporto fra vita effettiva e vita sperata al momento del sinistro.

Nel caso di specie per un IP del 14/15% (€ 39.850,00) è stato liquidata una quota immediatamente acquisita pari all’ 8% (3.143,16). Inoltre, essendo il danneggiato sopravvissuto per 3 anni e 3 mesi, a fronte di una speranza di vita al momento del sinistro di 36 anni e 10 mesi, è stato liquidata una integrazione secondo la formula 36,8 : 3,3 = (39.850 – 3.143,16) : X, pari ad € 3.236, 16.

Ovviamente oltre alle spese ed all’invalidità temporanea. Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna, sentenza 21.262 3 novembre 2015

7008479265_ac575d56d1_bTribunale di Bologna, sentenza 25 febbraio 2015 n. 906, est. Benini Alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), l’interpretazione più plausibile delle norma è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo i criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inoppugnabile criteriologia medico legale. (…) Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento del danno biologico; : Benini 01