Riceviamo dallo studio dell’ avv. Vittorio Vecchi e volentieri pubblichiamo questa sentenza del Giudice di Pace di Bologna, pubblicata il 13 gennaio 2017, n. 56, est. dott. Pederzoli. La pronuncia prende atto di entrambi gli orientamenti espressi in merito dal Tribunale di Bologna: sia di quello che stabilisce la sufficienza del dato clinico, sia dell’ altro, che assegna particolare valore all’ accertamento strumentale della menomazione. Nel far ciò il Giudice di Pace avoca a sé la verifica dell’ esistenza del presupposto richiesto dalla legge (l’accertamento strumentale) disattendendo, nella propria qualità di primo perito del giudizio, le conclusioni del CTU solo su questo punto, giungendo quindi ad una piena liquidazione del danno. Scarica la sentenza: Pederzoli 03

Dal sito del collega Michele Liguori

Sinistro mortale, abuso del diritto e infrazionabilità della domanda: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso del danneggiato, ha affermato i seguenti principi di diritto (il primo ed il terzo assolutamente innovativi):
– non costituisce abuso del diritto frazionare la domanda risarcitoria in sede civile per i danni al motoveicolo e in sede penale – mediante costituzione di parte civile e chiamata in causa dei responsabili civili – per i danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto;
– la successiva definizione del procedimento penale mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., comporta il venir meno dell’obbligo del giudice penale di pronunciare sulle domande civili;
– la successiva azione proposta in sede civile dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto, già richiesto con la costituzione di parte civile, non è una scelta liberamente adottata diretta a parcellizzare il credito vantato, non costituisce abuso del diritto ed è perfettamente ammissibile e proponibile.

Scarica la sentenza: Cass. Civ. 929 2017