Tribunale di Bologna, sentenza 23 febbraio 2016 n. 20.190, est. dott. Arceri. Spettano al danneggiato r.c. auto sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria (ovviamente per le lesioni, ove si utilizzi una tabella già rivalutata, spettano solo gli interessi). Spetta altresì il danno morale (sofferenza subiettiva) anche in presenza di danni fisici non ingenti. Inoltre una valutazione anche ridotta del danno biologico in sede di causa rispetto quella stragiudiziale non giustifica una compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. Scarica la sentenza: Arceri 02

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2015, n. 969, est. Avv. Trincanato. La facoltà di cessione del credito r.c. auto è stata affermata da giurisprudenza univoca della Suprema Corte (fra le molte Cass. Civ. 3 ottobre 2013 n. 22.601, ordinanza 1 luglio 2009 n. 11.095), il cessionario ottiene quindi i poteri connessi all’esercizio del credito (fra qui quello di procedere giudizialmente per far valere il diritto). Spetta anche, in quanto eventualmente ceduto, il cosiddetto danno “da fermo tecnico” consistente nella impossibilità di di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni dell’auto, da intendersi in re ipsa, ovvero insito nel fatto stesso della perdita di disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o mancato guadagno. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 settembre 2016, n. 428, est. avv. Zardi. La cessione del credito r.c. auto alla carrozzeria (che non costituisce in alcun modo violazione del precetto di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) è perfettamente valida ed opponibile all’assicuratore. Al contrario quest’ultimo non può pretendere di limitare la propria prestazione sulla base di clausole intese a vincolare il danneggiato alla riparazione presso officine convenzionate. Tali clausole non sono opponibili in quanto, a mente di Cass. Civ. ordinanza 13 aprile 2012 n. 5.928, anche ove il danneggiato ricorra alla cosiddetta procedura di risarcimento diretto, il titolo dell’azione è aquiliano. Scarica la sentenza: Zardi 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 4 dicembre 2015 n. 3.752, est. dott.ssa Federica Poli Camagni: Ove il CTU rilevi che il trauma oggetto di esame è suscettibile di accertamento clinico, ma non strumentale, in aderenza all’orientamento espresso dal Tribunale di Bologna, si ritiene che il danno sia comunque risarcibile, dovendo il risarcimento debba essere commisurato alle risultanze peritali emerse in conseguenza della visita medica, visita da effettuarsi senza imposizione normative sulla formazione del convincimento del consulente. Scarica la sentenza: Poli Camagni 01

Tribunale di Padova, sentenza 3.371/14, est. dott. Bordon: l’intento del legislatore nella L. 27/12, è quello di evitare risarcimenti in caso di effetti lesivi “meramente soggettivi”, intendendosi richiamare il Giudice ad un accertamento rigoroso delle menomazioni. Una lesione che determina postumi permanenti costituisce un pregiudizio sufficientemente serio da essere meritevole di tutela anche in un sistema che impone alla vittima un grado minimo di tolleranza. Richiedere la prova sia clinica, che strumentale, che obiettiva comporterebbe un risultato incongruo. Un trauma cervicale può esprimersi dal punto di vista obiettivo con una contrattura muscolare, che è certamente evidenziabile clinicamente, ma non necessita di accertamento strumentale perché, dal punto di vista terapeutico, non vi è nessuna utilità a dimostrare, strumentalmente, ciò che è clinicamente evidente. Scarica la sentenza: Tribunale di Padova

Tribunale di Rimini, sentenza 19 febbraio 2016 n. 257, est. dott.ssa Susanna Zavaglia: alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni) l’interpretazione più plausibile delle norme è che la legge esiga che il danno alla salute di lieve entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo criteri di rigorosa e e assoluta scientificità, senza che sia possibile fondare l’accertamento del danno sulle sole dichiarazioni della vittima. Ne consegue che ove la compagnia non contesti l’esigenza del danno, ma solo la sua risarcibilità sulla base di argomentazioni giuridicamente errate, esso deve essere ristorato sulla base dell’elaborato peritale, ove adeguatamente motivato. Scarica la sentenza: Tribunale di Rimini

Tribunale di Torre Annunzita, ordinanza 1 ottobre 2015 est. Dott.ssa Maria Rosaria Barbato. Il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo relativo all’entità di un danno è ammissibile anche in presenza di contestazioni sul titolo vantato dal creditore e in assenza di requisiti di proponibilità della domanda connessi alle procedure di ADR. Infatti la ratio della norma è la finalità deflattiva perché l’acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell’eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso. Scarica la sentenza: Torre Annunziata

Tribunale di Bologna, sentenza 11 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arceri.

Sul diritto del danneggiato che disapplichi l’indennizzo diretto di rifiutare offerte parziali della compagnia gestionaria. Preliminarmente, osserva il Giudicante che le accuse di abuso del diritto sollevate da parte dell’appellato, per avere parte appellante rifiutato l’offerta di pagamento proveniente da UNIPOLSAI S.P.A., ed insistito nella richiesta di indennizzo da parte dell’assicuratore del responsabile civile, paiono infondate, atteso che l’art. 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, che la stessa parte appellata dà per ammesso, laddove enuncia come con l’introduzione del giudizio che occupa, parte attrice abbia inteso ottenere il ristoro anche del danno rappresentato dal costo del veicolo sostitutivo e per la difesa stragiudiziale, affrontate ante causam.

Sulla validità delle cessioni di credito non ancora quantificato esattamente nell’ammontare in r.c. auto. A nulla quindi vale rilevare, in senso ostativo all’ accoglimento della domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto (20 aprile 2010) la fattura della CARROZZERIA relativa alle riparazioni non era stata ancora emessa (9 giugno 2010), in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di credito presente e non futuro.

Sulla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale. Quanto, poi, alle spese stragiudiziali, valga osservare che l’intervento della società BIZETA è ampiamente documentato, ante causam, dalla corrispondenza versata in causa in prime cure (docc. n. 10 e 11), e pare al riguardo congruo l’importo di € 400 come da fattura in atti, ristorabile anche secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità al proposito, la quale reputa che le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa in lite, costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010)

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